16 Mar lo stato d’insolvenza prescinde dalla circostanza che l’attivo supera il passivo
La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1069/2020, pronunciandosi in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L.f.), ha affrontato la connessa questione del rapporto tra attività e passività
I Giudici di legittimità, affermando che ciò che rileva ai fini della declaratoria di fallimento è la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute”, hanno chiarito che “lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”.

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