21 Mar Covid-19: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli artt. 68 e 83 del D.L. n. 18/2020.
In allegato la Circolare n. 5/E del 20/03/2020 avente ad oggetto i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.
Nella predetta circolare si precisa che “l’intervenuto articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:
− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di
giudizio.”
In altri termini per il pagamento delle imposte dovute in dipendenza degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i quali sono sospesi i termini per ricorrere non è applicabile la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione». “La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa
riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.”

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