23 Mar Covid- 19: chiarimenti dell’.A.F. in merito alle istanze ex art. 492 bis c.p.c e relative disposizioni di attuazione.
In merito alla sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, disposta dall’art. 67, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 delle “attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza….”, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, ha chiarito che, relativamente alle istanze formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, per non incorrere nell’automatica sospensione della loro trattazione il professionista istante dovrà aver cura di indicare espressamente e documentare i casi in cui detta richiesta rientri in una delle eccezioni individuate dall’art. 83, comma 3, lettera a) del ripetuto decreto legge n. 18 del 2020 cui il legislatore riconosce il carattere di urgenza.
In allegato i chiarimenti, corredati di specifiche indicazioni, dell’Agenzie delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia.
AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTANTE EX ART. 492 BIS CPC E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

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