Anche la compensazione verticale integra il reato di cui all’art.10-quater D.lgs n. 74/2020.

Anche la compensazione verticale integra il reato di cui all’art.10-quater D.lgs n. 74/2020.

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13149/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto :”il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.”

L’istituto della compensazione tributaria, definito dallo Statuto del Contribuente come una modalità di estinzione di un’obbligazione tributaria, consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Posto ciò, i Giudici di Legittimità, hanno chiarito che i reati previsti dall’art. 10 quater D.lgs. n. 74/2020 sono integrati non solo nelle ipotesi in cui, mediante la compensazione di un credito non spettante o inesistente, si omette il versamento di imposte dirette o sul valore aggiunto, ma in tutti i casi nei quali la condotta porta al versamento di una somma inferiore a quella dovuta, indipendentemente dal titolo delle componenti dovute omesse. In altri termini è l’indebita compensazione del credito non spettante od inesistente in misura superiore alla soglia di punibilità ad integrare la fattispecie delittuosa essendo irrilevante la natura delle imposte (dirette od indirette), contributi premi e tasse oggetto di compensazione.

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