20 Mag Decreto Rilancio: non si versa il saldo IRAP 2019 e la prima rata di acconto IRAP per il 2020.
L’art. 24 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che: “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”
In tal senso, quindi, le imprese con volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, sono esentati dal pagamento del saldo, dovuto per l’anno 2019, e della prima rata di acconto relativo al 2020, dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che resta, altresì, esclusa (e quindi non dovuta) dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per detto anno (es. IRAP calcolata per il 2020 € 100 – I rata acconto calcolata e non dovuta € 40 – IRAP dovuta per il 2020 € 60). La norma esclude dal beneficio gli enti finanziari, le assicurazioni nonché le amministrazioni e gli enti pubblici.
Resta invece confermato, anche nei termini, il versamento del saldo e della prima rata di acconto dell’IRPEF e dell’IRES.

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