18 Mag E’ legittimo il sequesto preventivo delle somme giacenti sul fondo pensione
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13660/2020, pronunciandosi sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme accumulate dall’indagato presso un fondo pensione ha statuito che “gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita e, pertanto, in caso di reati tributari, le somme di denaro in essi confluite sono soggette all’ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.”
In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto inapplicabile in ambito penale relativamente alla materia del sequestro preventivo di crediti ai fini della successiva confisca , la disciplina di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 545 c.p.c. per i crediti derivanti da fondi pensioni di previdenza complementare ad accumulo giacché non immediatamente e direttamente riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa “non foss’altro perché esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento dell’ età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.”.

WhatsApp