Decreto Rilancio: le misure fiscali in pillole. Parte I.

Decreto Rilancio: le misure fiscali in pillole. Parte I.

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 25).

E’ stato riconosciuto un contributo a fondo perduto (erogazione di un capitale del quale non si richiederà la restituzione) ai soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa anche agricola e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro,  che ad aprile 2020 abbiano avuto un fatturato o comensi inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto (che non può essere inferire ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per gli altri soggetti), gli interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica ed entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Il contributo che non costituisce base imponibile verrà erogato con accredito in c/c.

  • CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (ART. 28).

Le imprese, anche agricole, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali,compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d’imposta è cedibile al locatore (in pagamento in tutto od in parte del fitto) o ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito e non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia.

Sono escluse dal beneficio le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori, nel 2019, a 5 milioni ed una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

  • CREDITO PER L’ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO ( ART. 120).

Le imprese e lavoratori autonomi – ad esclusione di quelli che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico – che hanno sostenuto spese per gli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, possono beneficiare di un credito d’ imposta pari al 60%, del costo per le spese (fino ad un limite di 80 mila euro) sostenute nel 2020  il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, purché entro i predetti limiti, e può essere ceduto ad  altri soggetti ma non è rimborsabile.

  • TRASFORMAZIONE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121).

I contribuenti, per gli anni 2020 e 2021, possono decidere di trasformare alcune detrazioni fiscali (importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre dall’imposta lorda per stabilire così l’imposta netta dovuta) in uno sconto pari al massimo del corrispettivo dovuto al fornitore od in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ovvero cedere a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La parte di credito non utilizzata nell’anno non può essere portata negli anni successivi e non è rimborsabile.

Sono trasformabili le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

  • CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA (ART. 122).

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 maturati per fitti, sanificazioni e adeguamento degli ambienti di lavoro fino al 31 dicembre 2020, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti che, a loro volta possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. Anche in questo caso la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere portata negli anni successivi e non è rimborsabile.

  • RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 124).

E’ disposta fino al 31/12/2020 l’esenzione IVA per l’acquisto e la cessione di dispositivi medici (tra cui i ventilatori polmonari)  e di protezione individuale (mascherine, guanti, gel disinfettante ed altri presidi per la sicurezza dei lavoratori). Dall’uno gennaio 2021 i predetti beni sconteranno l’aliquota IVA del 5%.

  • CREDITO DIMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125).

Le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi ne sul calcolo del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

La norma abroga l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità.



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