Decreto Rilancio: le misure fiscali in pillole. Parte II.

Decreto Rilancio: le misure fiscali in pillole. Parte II.

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI ANCHE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 61 E 62 DEL DECRETO CURA ITALIA (ARTT. 126 E 127). 

Slittano al 16 settembre 2020, i termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti c. d. “Cura Italia” e “Decreto Liquidità”.  Senza applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti potranno essere effettuati o in un’ unica rata entro il 16 settembre 2020 o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

L’ulteriore sospensione dei versamenti riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché l’IVA già congelati in forza dell’art. 18 del decreto Liquidità relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020; le ritenute derivanti non operate sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;  le ritenute già sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 per i soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia; i versamenti già sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

  • PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTARI (ART. 137)

Trattasi di una agevolazione ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso dei terreni edificabili ed agricoli nonché delle partecipazioni in società non negoziate. E’ consentito alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa ed alle società semplici di rivalutare, previa perizia giurata da redigere entro il 30 settembre 2020,  il costo di acquisto dei predetti beni posseduti al primo luglio 2020 scontando un imposta sostitutiva con aliquota all’11% da calcolare sull’incremento del costo originario di acquisto e con possibilità di suddividere in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/09/2020.

  • RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144).

Per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna è prevista la rimessione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni fiscali (artt. 36/bis e 36/ ter D.P.R. n. 600/73 ed art. 54/bis D.P.R. n. 633/72) ed in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore Decreto Rilancio. I versamenti sospesi sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 e possono essere corrisposti anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Infine anche i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.L. Rilancio e il 31 maggio 2020., possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

  • SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145).

Sospesa, per l’anno 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28/ter D.P.R. n. 602/1973), mettendo a disposizione dell’agente della riscossione le somme da rimborsare. La sospensione riguarda indifferentemente tutti i contribuenti i quali potranno, quindi, ottenere il rimborso delle imposte a prescindere da eventuali morosità con l’Agente della Riscossione per cartelle non pagate.

  • INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI (ART. 147).

Con decorrenza dal 2020, è incrementato ad 1 milione di euro il limite massimo per ciascun anno solare dei crediti tributari compensabili in F24 dai contribuenti.

  • SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 152).

Dall’entrata in vigore del D.L. Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico su stipendi, salari e ratei pensionistici a seguito di pignoramento presso terzi effettuato dall’Agente della riscossione e le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore. Dal 1° settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.

Tuttavia restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento.

  • CUMULABILITA’ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE  NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158).

E’ disposta la cumulabilità della sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020, con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (art. 6 comma 3, D. Lgs. n. 218/1997). Trattasi di norma di interpretazione autentica della sospensione dei termini processuali introdotta dal D.L. n. 18/2020 che, nella buona sostanza, equipara detta sospensione a quella ordinaria del periodo feriale prevista (L. n. 742/1969 e successive modificazioni) dal primo al trentuno agosto di ogni anno.

 



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