Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche solo con il dolo eventuale.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche solo con il dolo eventuale.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12680/2020, esprimendosi in ordine alla compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico nel delitto di dichiarazione fraudolenta meditante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 2 D.lgs 74/00 “anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.”  In atri termini secondo la Corte la compatibilità tra le due fattispecie di dolo si configura “solo se l’accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernente la finalità penalmente rilevante.”.

Nel particolare, gli Ermellini hanno ritenuto esente da vizi l’ordinanza del Tribunale del Riesame che ha valorizzato una pluralità di comportamenti sintomatici psicologicamente orientati e dimostrativi del dolo eventuale in capo all’agente – quali l’ omessa esibizione delle visure camerali delle società con cui intratteneva rapporti, la mancanza di contatti ufficiali diretti con i relativi amministratori, la durata e la ripetizione della condotta,  l’interruzione delle relazioni commerciali con le società “cartiere” dopo lo svolgimento di verifiche fiscali a loro carico – ai fini dell’applicazione della misura cautelare reale nei confronti della società.

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