28 Mag Le somme sequestrate non possono essere utilizzate per il pagamento delle rate della c.d. pace fiscale.
In tema di reati tributari, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14738/2020, ha statuito che il Giudice non può autorizzare il trasferimento del denaro sequestrato al contribuente direttamente nelle Casse erariali per il pagamento delle rate afferenti la definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 6, d.l. n. 119 del 2018 (cd. “pace fiscale”). Secondo il Supremo Collegio, infatti, le somme sequestrate devono confluire nel Fondo unico di giustizia ed a questo sono vincolate. L’unica facoltà concessa all’autorità giudiziaria, in riferimento alle somme di danaro sequestrate, è disporne la restituzione pura e semplice, in tutto o in parte, se e quando se ne verifichino le condizioni.

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