L’ interposizione fittizia costituisce una prova indiziaria sufficiente ad imputare il reddito all’imponente.

L’ interposizione fittizia costituisce una prova indiziaria sufficiente ad imputare il reddito all’imponente.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9336/2020, ribadendo quanto previsto nella sentenza n. 433/2013, ha statuito che “l”interposizione fittizia e meramente apparente costituisce indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta devono essere imputati all’interponente, quindi all’effettivo possessore per interposta persona del reddito.”

La vicenda riguarda un accertamento di maggior reddito di partecipazione in una società di persone sul presupposto dell’interposizione fittizia, nella distribuzione degli utili sociali, di una società di capitali alla quale il contribuente aveva ceduto l’usufrutto sulle quote della s.n.c.. La sentenza della C.T.R. della Lombardia sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte pone l’accento non sul fatto che l’interponente sia stato colto nel possesso del reddito, ma sul fatto che l’interposizione, essendo stata fittizia e meramente apparente, abbia costituito indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta avrebbero dovuto essere imputati invece all’interponente, effettivo “possessore per interposta persona” del reddito.

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato che l’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 600/1973– in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e’ l’effettivo possessore per interposta persona- non esclude il caso di interposizione fittizia in quanto richiama tutti i casi di interposizione, compresa quella reale nella quale l’imputazione del reddito all’effettivo titolare richiede un apposito atto traslativo e sulla quale il caso si era posto.

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