11 Giu Con la scissione asimmetrica parziale a rischio l’esenzione dell’imposta di successione sulle quote di società di capitali.
In tema di decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e scissione di società detenuta in comunione ereditaria, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020 ha precisato che “la scissione parziale asimmetrica della società detenuta dalla comunione ereditaria, in tre distinte compagini, ognuna controllata da un erede, con mantenimento del controllo comune soltanto sulle azioni di quello che resta della scissa, comporta la decadenza “parziale” dall’agevolazione fiscale, che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. Dopo l’operazione straordinaria, infatti, il controllo in capo allo stesso soggetto, per un periodo non inferiore a cinque anni, così come previsto dalla norma di riferimento, svanirebbe.”
Nella propria risposta l’Agenzia, poi, ha aggiunto che non tutte le operazioni straordinarie effettuate prima dei cinque anni dalla donazione o dalla successione sono causa automatica di decadenza. Ciò che conta è che, in seguito alla scissione o fusione della società di capitali, “il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile”.
Il riferimento normativo ove si colloca l’interpello è quello dell’art 3 c. 4/ter D.lgs n. 346/90 che prevede l’esenzione del tributo per la successione nelle quote di controllo in società di capitali a condizione che gli eredi si impegnino a mantenere detto controllo per 5 anni senza trasferirlo pena la decadenza, anche parziale, dal beneficio ed il recupero dell’imposta nella misura ordinaria con sanzioni ed interessi.
La vicenda trae origine dal caso di tre fratelli che, avendo ereditato in comunione dal de cuius l’intero capitale di una S.p.A. beneficiando dell’esenzione dall’imposta, intendevano attuare una scissione parziale asimmetrica, in esito alla quale sarebbero state costituite tre distinte società di capitali, ciascuna detenuta da uno solo degli eredi mentre la società scissa sarebbe rimasta di proprietà della comunione ereditaria tra i predetti fratelli. in esito a ciò gli istanti si domandavano se la realizzazione dell’operazione di scissione parziale asimmetrica così come prospettata avrebbe comportato, ancorché solo parzialmente e relativamente alla frazione di patrimonio netto oggetto di scissione, la decadenza dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUS prospettando una soluzione poi non condivisa dall’Agenzia delle Entrate, come ut supra meglio specificato.

WhatsApp