02 Giu Nulla la cartella se manca l’indicazione del soggetto “persona fisica” responsabile del procedimento
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9106/2020, accogliendo il ricorso di una contribuente fondato su un vizio formale della cartella di pagamento, ha riaffermato il principio enunciato nella sentenza n.33565/2018 giusta il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8,comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” .
Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento, emessa in vigenza del dettato normativo ut supra citato, recava solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche il soggetto persona fisica responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo cui il contribuente poteva rivolgersi in guisa da rendere “personale” il rapporto. Tale mancanza è stata ritenuta dai Giudici di Legittimità dirimente ai fini della cassazione, peraltro senza rinvio, della sentenza emessa dalla CTR della Campania di segno diametralmente opposto.

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