Per gli accertamenti basati su conti correnti il giudice deve esaminare le movimentazioni nel merito.

Per gli accertamenti basati su conti correnti il giudice deve esaminare le movimentazioni nel merito.

In tema di accertamento per imposte sui redditi basato su verifiche di conti correnti bancari, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9423/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha statuito che: “l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”. 

In altri termini, avuto riguardo all’onere della prova, gli Ermellini hanno ritenuto necessaria l’indicazione e la dimostrazione da parte del contribuente della provenienza e della destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi; di contro, a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente deve corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato.

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