07 Giu Il reato di frode fiscale non è integrato solo se la discrasia contabile confluisce nella dichiarazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15241/2020, ha escluso la configurazione del reato di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) nella vicenda che ha visto coinvolto un imprenditore reo di essersi limitato a versare, stante l’indisponibilità di risorse finanziarie, ai propri due dipendenti solo una parte della retribuzione rispetto a quella indicata nelle buste paga, riportando nel libro giornale della società l’intero importo dei compensi dovuti e, tuttavia, esponendo nel bilancio di esercizio, sotto la voce “debiti verso dipendenti”, le somme residue non corrisposte.
In particolare, gli Ermellini, nell’esaminare la fattispecie cassando senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato in appello, hanno affermato che la condotta punibile si realizza solo nelle ipotesi di difformità tra espressione contabile e realtà commerciale che siano confluite all’interno della dichiarazione fiscale essendo irrilevanti ai fini penali quelle irregolarità contabili in questa non recepite.

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