OBBLIGATORIA LA RACCOMANDATA INFORMATIVA SE LA CARTELLA NON VIENE NOTIFICATA A MANI DEL DESTINATARIO

OBBLIGATORIA LA RACCOMANDATA INFORMATIVA SE LA CARTELLA NON VIENE NOTIFICATA A MANI DEL DESTINATARIO

In tema di notifica delle cartelle di pagamento consegnate a soggetti che non sono il destinatario dell’atto, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8700/2020, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “Non incide sull’applicabilità dell’art. 60 del D.P.R 600/1973 la circostanza secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto”.

Nel caso di specie, una S.r.l. proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo di beni mobili registrati eccependo, tra gli altri, un vizio di notifica delle tre prodromiche cartelle di pagamento; notifica non avvenuta direttamente a mani del destinatario (il legale rappresentante della società) bensì del figlio convivente e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti, senza il successivo invio della raccomandata informativa.

Accogliendo il ricorso della società, la Corte di Cassazione ha riaffermato che l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., l’invio della raccomandata informativa “anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia.” Si tratta di un adempimento essenziale della notifica “che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”.

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