18 Giu Nota fuori dal coro: assume valenza indiziaria la dichiarazione di terzo resa in sede extraprocessuale
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9903/2020, ha ripreso un argomento particolarmente dibattuto dalla Dottrina e oggetto di posizioni spesso contrastanti in Giurisprudenza: la valenza indiziaria ed il conseguente utilizzo delle dichiarazioni di terzi assunte in sede extraprocessuale.
I Giudici di Legittimità hanno statuito che:” la valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni di terzi anche in favore della parte contribuente costituisce, infatti, concreta attuazione dei principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e garantisce il principio di parità delle armi processuali, nonché l’effettività del diritto di difesa.”
Come accennato questa pronuncia si pone in contrasto con il principio più volte espresso dalla Giurisprudenza di Legittimità secondo cui “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 D.l.gS 546/92 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice”.
Il caso sottoposto al vaglio di Legittimità riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente che, sebbene non avesse dichiarato redditi e non avesse svolto attività lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti bancari dalla stessa “accesi” presso vari istituti di credito. Rigettato il ricorso e respinto il gravame la contribuente si è rivolta alla Suprema Corte che ha accolto il ricorso cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.
A detta degli Ermellini i Giudici di Seconde Cure hanno omesso di spiegare i motivi per cui hanno ritenuto inidonee tutte le prove documentali prodotte dalla contribuente per giustificare le movimentazioni bancarie e dimostrare che le singole operazioni bancarie dovessero essere sottratte ad imposizione, così incorrendo sia nel vizio di violazione di legge che nel vizio di motivazione. Nel particolare la Corte ha ritenuto dovesse essere data “valenza indiziaria” alla dichiarazione giurata resa da un terzo in sede extraprocessuale e prodotta in giudizio, giusta la quale quest’ultimo dichiarava di aver “dato” in contanti alla contribuente medesima somme di denaro a titolo di liberalità, per consentirle di soddisfare esigenze personali proprie e della di lei madre.

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