Il reato di omesso versamento Iva è comunque integrato in caso di successiva compensazione

Il reato di omesso versamento Iva è comunque integrato in caso di successiva compensazione

In tema di omesso versamento Iva, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17806/2020, ha ritenuto integrarsi gli estremi del reato di cui all’art. 10-ter del D.lgs n. 74/2000 anche nel caso in cui l’omesso pagamento del debito tributario viene successivamente sanato mediante compensazione.

La vicenda vedeva imputato un imprenditore che, a fronte della crisi di liquidità dell’azienda generata da mancati pagamenti, aveva omesso di versare l’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, integrando così il reato di omesso versamento (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Ricorrendo in Cassazione l’imprenditore censurava, tra l’altro, la decisione di merito nella parte in cui riteneva tardiva l’estinzione del debito avvenuta mediante compensazione con altri crediti erariali sorti dopo la consumazione del reato; compensazione che sebbene avvenuta  successivamente all’apertura del dibattimento, avrebbe costituito comunque causa di non punibilità, sulla base del principio del favor rei,  stante che la riforma del 2015 che ha introdotto la novella all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 era intervenuta dopo il limite temporale dell’apertura del dibattimento.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il motivo, non si sono soffermati sull’aspetto temporale della compensazione (avvenuta successivamente all’apertura del dibattimento) ma hanno esaminato l’aspetto proprio della compensazione statuendo che “la compensazione invocata dal ricorrente non sarebbe funzionale all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13” .  Ciò in quanto il predetto dettato normativo, <<che fa espresso riferimento al “pagamento”, in esso includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa, non consente di includervi l’ipotesi della compensazione legale che, come noto, rientra, per espressa qualificazione del codice civile, tra i “modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento”, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento.>>.

In definitiva la successiva compensazione, pur essendo un modo di estinzione dell’obbligazione, non costituisce causa di non punibilità per il reato di omesso versamento giacché il riferimento  normativo è all’effettivo pagamento del debito.

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