Decreto Rilancio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di invito al contraddittorio ex art. 4/octies.

Decreto Rilancio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di invito al contraddittorio ex art. 4/octies.

Con il D.L. del 30 aprile 2019, n. 34 è stato  introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (ex art. 4-octies, comma 1, lettera b), che ha inserito il nuovo articolo 5-ter all’interno del D.Lgs n. 218/97.

L’articolo 5-ter  impone l’obbligo all’A.F., in talune ipotesi specificatamente individuate e prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, di notificare al contribuente un invito per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Con la Circolare n. 17/E l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invito di cui all’art. 5-ter, essendo collocato sistematicamente nel Capo II del D.lgs n. 218/97, trova applicazione esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Quindi, secondo l’Agenzia l’obbligo dell’invito al contraddittorio, alle condizioni stabilite dall’art. 5-ter, non si applica agli accertamenti e rettifiche relativi alle imposte indirette per le quali è previsto il c.d. accertamento con adesione (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e catastali).

La nuova disciplina stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020“. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento rientrante nelle ipotesi disciplinate dall’art. 5-ter,  devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio previo  invito a comparire. E’ evidente che, realizzandosi gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’art. 5-ter  con riferimento agli atti emessi a partire dal primo luglio 2020, è legittimo un avviso di accertamento emesso dopo tale data purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio regolarmente svolto in data antecedente.

Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate

 



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