30 Giu Ecobonus e sismabonus esteso a tutti gli immobili delle imprese. Il dietrofront dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E, adeguandosi al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 29162-29164/2019 e Cass. Civ. 19815/2019), modificando il proprio precedente orientamento che limitava il beneficio ai soli immobili strumentali, ha chiarito che le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296/2006 (c.d ecobonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, “a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.” Detta interpretazione estensiva è applicabile anche al c.d. sismabonus, volto a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’incolumità delle persone e del patrimonio.
Sulla base della superiore risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha dato disposizione agli Uffici nella gestione del contenzioso pendente in materia, di tener conto “del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.”

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