Non costituisce illecito fiscale la mera indicazione di un credito per IVA in misura superiore a quella spettante.

Non costituisce illecito fiscale la mera indicazione di un credito per IVA in misura superiore a quella spettante.

Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di illecito fiscale. La vicenda riguarda l’utilizzo parziale di un credito per imposte scaturente dalla dichiarazione ed il riporto dell’eccedenza non compensata senza poi utilizzarla. I Giudici di Legittimità con la Sentenza n. 13101/2020, hanno riaffermato il recente arresto giurisprudenziale (Cass, civ. n. 14178/2019 e Cass. civ. n. 2882/2017) giusta il quale “in tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive”. Nella buona sostanza con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno ulteriormente chiarito che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte essendo necessario per la sua sussistenza il concreto danno erariale derivante proprio dal mancato versamento.

Per completezza si segnala che con la stessa pronuncia, decidendo in esito alla eccepita inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non più esistente perché cancellato dal registro delle imprese, la Corte ha riaffermato il principio di diritto giusta il quale: ” Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali.”. (Cass. civ. 5 dicembre 2018 n. 31442).

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