07 Lug La domanda di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo non costituisce riconoscimento di debito.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12735/2020, riprendendo un recentissimo orientamento, ha statuito che:” in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.”
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società, poi dichiarata fallita, avverso un estratto di ruolo per il quale aveva anche instato per la rateizzazione. Le doglianze proposte dalla società contribuente sono state accolte sia in primo che in secondo grado. Avverso la sentenza della CTR, hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione deducendo, tra le altre, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. n. 546/92, nonché dell’art. 1988 c.c., per avere i Giudici di Seconde Cure ritenuto tempestivo il ricorso proposto dalla società contribuente sul presupposto che la domanda di rateizzazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

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