11 Lug Si all’agevolazione prima casa se si possiede altro immobile non idoneo ai concreti bisogni abitativi.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13531/2020, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha affermato che:“ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.”
La vicenda tra origine da un ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle normali imposte di registro ipotecarie e catastali a seguito della revoca del beneficio fiscale richiesto per la prima casa. Ciò sul presupposto della asserita non veridicità della dichiarazione, resa dalla contribuente al momento della stipula dell’atto di compravendita, di non possedere altre abitazioni nel Comune di residenza. dalle indagini condotte dall’Ufficio, invece, la stessa risultava proprietaria di una unità immobiliare adibita, tuttavia, a studio professionale. Soccombente sia in Primo che in Secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte che, sulla base del principio di diritto ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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