17 Lug Non è ammissibile l’azione revocatoria nei confronti di un fallimento.
Con la Sentenza n. 12476/2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno affrontato la controversa questione dell’ammissibilità dell’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, nei confronti di un fallimento.
Ai fini di una migliore intellegibilità della superiore pronuncia e dei principi di diritto in essa contenuti è opportuno ribadire, in punto di diritto, che la revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, regolato dall’art. 2901 c.c., e consiste nel potere del creditore (c.d. revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. L’azione revocatoria, quindi, non ha lo scopo di ricostituire il patrimonio del debitore, ma di ottenere l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo, che infatti diviene inopponibile al revocante ma conserva la sua efficacia verso le parti e gli altri creditori. Con il dettato normativo degli artt. 66 e 67 L.F, il legislatore ha introdotto specificatamente tale strumento in guisa da permettere la ricostituzione del patrimonio del fallito attraverso la declaratoria di inefficacia degli atti che il fallito ha posto in essere in un determinato periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum.
La vicenda di cui si sono occupati i Giudici di Legittimità ha visto il curatore del fallimento di una S.r.L. in liquidazione chiedere, in sede di rivendica ai sensi dell’art. 103 della L.F., che fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. e art. 66 L.F. di alcuni atti dispositivi, posti in essere dalla società in bonis, in favore di un’altra S.r.L. della quale era, in egual modo, sopravvenuto il fallimento. La domanda non veniva, però, accolta dal Giudice Delegato ed il Tribunale, a sua volta, rigettava l’opposizione allo stato passivo avanzata dalla curatela della S.r.L. in liquidazione. Il rigetto era motivato dall’orientamento giusta il quale deve ritenersi inammissibile l’azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l’apertura del concorso, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare sancito dall’art. 52 L.F.. La curatela fallimentare della s.r.l. in liquidazione ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, lamentando, invece, la legittimità dell’azione revocatoria nei confronti della società avente causa degli atti dispositivi; società questa che, nelle more, era stata dichiarata fallita.
Con il superiore arresto Giurisprudenziale gli Ermellini hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
- oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione;
- il bene dismesso con l’atto revocando viene in considerazione, rispetto all’interesse dei creditori dell’alienante, soltanto per il suo valore;
- ove l’azione costitutiva non sia stata dai creditori dell’alienante introdotta prima del fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa – stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (c.d. cristallizzazione) – non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente;
- in questo caso i creditori dell’alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l’alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

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