Il momento consumativo del reato di indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs n. 74/2000

Il momento consumativo del reato di indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs n. 74/2000

In tema di reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000), la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20853/2020, ha ribadito la fattispecie delittuosa” si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. L’indebita compensazione deve pertanto risultare dal modello F24, mentre, nella specie, il modello non è stato presentato e non sono stati rappresentati nella motivazione elementi idonei a ricostruire con precisione la fattispecie delittuosa.”

La vicenda giunge all’esame del Supremo Collegio a seguito del pronunciamento della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza dei Giudici di Prime Cure, i quali avevano condannato il legale rappresentante di una S.r.L. per il reato di cui all’art. 10-quater D.lgs n. 74/2000, perché aveva omesso di effettuare, per l’anno d’imposta 2009, i versamenti dovuti, ponendo in compensazione imposte e contributi mediante l’uso di crediti IVA non spettanti e/o inesistenti per un’importo superiore alla soglia di punibilità prevista per i singoli anni d’imposta (pari a € 50.000,00).

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