Decreto Agosto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Decreto Agosto: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicato del 18/08/2020, ha risposto alle domande più frequenti (FAQ) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti Decreti c.d. “Cura Italia”(n. 18/2020) e “Rilancio”(n. 34/2020).

Nello specifico, il Decreto Agosto, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/08/2020, differisce al 15 ottobre- prima era il 31 agosto- il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agente di avviare azioni cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).  Differimento che interessa anche gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della Riscossione.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non possono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.  Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020.  I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Invero nessun intervento sui termini di scadenza della c.d. “rottamazione/ter” e del “saldo e stralcio” che rimangono fissati al 10 dicembre 2020 senza che sia applicabile la tolleranza di 5 giorni.

Ed ancora fino al 15 ottobre 2020 sono sospese le verifiche di inadempienza a cura della P.A. prima di disporre i pagamenti di importi superiori a cinquemila euro mentre quelle operate prima della disposta sospensione sono prive di alcun effetto se l’Agente della Riscossione non ha proceduto alla notifica dell’atto di pignoramento.



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