15 Nov La richiesta di patteggiamento non può essere accolta se prima non vengono estinti i debiti tributari.
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26529/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di ottenere l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p. in pendenza del debito tributario oggetto della fattispecie di reato.
La vicenda tra origine dal ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona con cui era stata applicata all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). La Procura Generale ricorrente adduce la violazione dell’art. 13-bis del suddetto Decreto Legislativo attesa la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario; pagamento che costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’accesso al rito alternativo e sul quale nessuna verifica era stata condotta da parte del Pubblico Ministero e dell’Autorità Giudiziaria.
La Suprema Corte, ritenendo fondata la doglienza posta a fondamento del ricorso, osserva come il ricorrente abbia richiamato il secondo comma dell’art. 13-bis del D.Lgs n. 74/2000 il quale ammette l’imputato al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. solo “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (comma 1) ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
La Corte, quindi, conclude affermando che, dalla lettura della superiore norma in combinato disposto al precedente art. 13, l’adempimento integrale del debito viene disciplinato da quest’ultima disposizione quale condizione di non punibilità e dal successivo art. 13-bis come circostanza attenuante (al primo comma) e come presupposto ai fini dell’ammissione al rito oggetto dell’art. 444 c.p.p. (al secondo comma).
In altri termini, nella fattispecie di reato (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) oggetto della questione posta all’attenzione della Corte, il pagamento integrale del debito tributario nelle diverse forme previste dagli articoli 13 e 13/bis del D.Lgs. n. 74/2000 comporta:
- la non punibilità del reato se il debito tributario viene integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (art. 13 comma 2);
- la riduzione della pena e l’esclusione delle pene accessorie quando, prima dell’apertura del dibattimento, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. (art. 13/bis comma 1);
- solo in quest’ultimo caso, a mente del comma 2 dello stessp art. 13/bis, all’imputato è riconosciuta la possibilità del c.d. “patteggiamento” (art. 444 C.p.P.)

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