L’ex socio può richiedere l’intero rimborso del credito IVA di una S.r.l. estinta e cancellata dal registro delle imprese.

L’ex socio può richiedere l’intero rimborso del credito IVA di una S.r.l. estinta e cancellata dal registro delle imprese.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19641/2020, è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità per l’ex socio di una S.r.l., estinta e cancellata dal registro delle imprese, di chiedere, per l’intero o pro quota, il rimborso del credito IVA.

La vicenda trae origine dal diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del rimborso Iva chiesto dal liquidatore di una S.r.l. in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Contro detto diniego l’interessato, in qualità di socio e di liquidatore, aveva proposto ricorso alla CTP che lo aveva totalmente accolto. Tuttavia la decisione di Prime Cure però, era stata parzialmente riformata dalla CTR sul presupposto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l’estinzione della medesima, sicché i rapporti facenti capo alla stessa erano ormai riferibili ai soci. Conseguentemente il ricorrente era legittimato a ottenere il rimborso solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 1100 e seguenti c.c. e sostenendo che, nel caso di specie, con la cancellazione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell’ambito della comunione ereditaria sui beni appartenenti alla società cancellata e, di conseguenza, doveva essere riconosciuto a ciascun socio il diritto al rimborso del credito IVA per la totalità e non solo pro quota.

La Suprema Corte, nell’affrontare la questione, ha preliminarmente affermato che è opportuno riferirsi alla qualità individuata dal ricorrente con la proposizione del ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società. Sotto questo profilo gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto che:” l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società, con la conseguenza che è inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore.”. 

Diversa è invece la conclusione cui è giunta la Corte con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della S.r.l.. Infatti, riprendendo altresì un recentissimo arresto giurisprudenziale, i Giudici di Legittimità hanno ribadito che:” qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.”. 

Ne consegue, quindi, che il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito a questa spettante.

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, erano già intervenute le SS.UU  (Sent. nn. 6070 e 6072 del 2013)  facendo un preciso distinguo per le ipotesi in cui l’ex socio agiva per un debito ovvero per un credito della società. Nel caso di un credito, in particolare, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, le Sezioni Unite avevano statuito che “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa.”.

Link Sentenza.



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