15 Nov Il fideiussore che non ha ancora pagato non è legittimato a richiedere il fallimento del debitore principale.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Ord. n. 25317/20) il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non ha provveduto al pagamento del debito non è legittimato a proporre istanza di fallimento in danno del debitore principale.
I Giudici di Legittimità, partendo dall’assunto che, ai fini dell’istanza di fallimento, non è strettamente necessario che il creditore vanti una pretesa monetaria, potendo la posizione soggettiva estrinsecarsi altresì nella consegna di cose e soffermandosi sulla natura del creditore del soggetto agente idonea a manifestarsi in modo utile nel concorso, hanno ripreso un recente arresto giurisprudenziale a mente del quale “in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.”. In altri termini l’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se sia già avvenuto il pagamento e nei limiti di questo; pagamento che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione.
In conclusione, quindi, il fideiussore, che al momento della dichiarazione di fallimento del debitore principale non abbia ancora adempiuto e che vuole assicurarsi la tutela del suo eventuale diritto di rivalsa, non può presentare la domanda di ammissione al passivo, ancorché in via condizionale, non avendo in ogni caso titolo per essere ammesso neanche con riserva. Quindi, fino a quando non ci sia stato il pagamento non v’è alcun credito, se non in via del tutto eventuale, del fideiussore da far valere nei confronti del fallito.

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