26 Nov Il pagamento degli importi risultanti dalla cartella impugnata non fa cessare la materia del contendere
Con sentenza n. 20962/2020 la Suprema Corte di Cassazione, sovvertendo il precedente orientamento, si è pronunciata sulla cessazione o meno della materia del contendere in seguito al pagamento degli importi risultanti dalla cartella esattoriale oggetto di causa ed ha stabilito che “… il pagamento degli importi risultanti dalla cartella impugnata non fa cessare la materia del contendere“.
I Giudici di legittimità, dopo aver chiarito che la cartella di pagamento può essere impugnata anche quando il contribuente ha già concordato un piano di rateizzo con l’amministrazione finanziaria e versato alcune rate, precisano che il pagamento della stessa in corso di causa non determina la cessazione della materia del contendere, non avendo questa condotta una connotazione di acquiescenza ma, piuttosto, essendo mirata ad evitare atti espropriativi.
Il pagamento, come anche la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non integra, quindi, assenso alla pretesa tributaria atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo – contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione – l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 3347), risultando irripetibile solo il versamento di quanto spontaneamente pagato (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2018, n. 2231).
Il principio della inidoneità del pagamento non spontaneo (bensì coatto) a provocare la cessazione della materia del contendere è, del resto, speculare al principio della sussistenza dell’interesse dell’Ufficio alla controversia in caso di sgravio di una cartella di pagamento in seguito a una sentenza favorevole al contribuente, in quanto trattasi di comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo (Cass., Sez. V, 1 aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. VI, 16 lluglio 2019, n. 18976).
Di seguito si riporta il link alla sentenza.

WhatsApp