E’ onere del creditore giustificare l’ultra tardività della domanda di ammissione al passivo.

E’ onere del creditore giustificare l’ultra tardività della domanda di ammissione al passivo.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27590/2020, si è pronunciata sull’ultratardività della domanda di ammissione al passivo, sprovvista di giustificazione circa il ritardo.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un creditore, del decreto emesso dal Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo, promossa avverso il decreto con cui il Giudice Delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda poiché ultratardiva e priva, per l’appunto, della giustificazione circa la non imputabilità del ritardo. Secondo il Tribunale era necessaria una giustificazione, sul presupposto che il creditore aveva avuto conoscenza del fallimento circa sei mesi prima. Lo stesso ha proposto, dunque, Ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, dichiarando i motivi di ricorso inammissibili, ha osservato come il Tribunale, nella decisione impugnata, ha fatto concreta applicazione del principio consolidato nella Giurisprudenza di Legittimità giusta il quale “il creditore che abbia ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell’ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto”.

In particolare secondo gli Ermellini è assolutamente condivisibile la tesi argomentativa del Giudice di Merito il quale, ponendo l’accento sull’istituto della domanda ultratardiva di ammissione del credito al passivo, ha chiarito che il citato art. 101 “si limita a consentire la presentazione di tale istanza ultratardiva da parte del creditore quando egli provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, non prevedendo la decorrenza di alcun nuovo termine annuale qualora sia cessata la causa di giustificazione del ritardo.”. In altri termini un ritardo ulteriore dovrà essere giustificato con altre ragioni, tra le quali può anche rientrare quella dettata dall’esigenza di disporre del tempo utile a valutare la possibilità di proporre l’istanza di ammissione al passivo e poi presentarla, ma, in ogni caso, pretendere che il creditore abbia a disposizione un altro anno per provvedervi significherebbe «tradire la lettera e il senso della norma che richiede la giustificazione del ritardo».

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