Con la rottamazione viene meno il profitto del reato; il sequestro preventivo va revocato.

Con la rottamazione viene meno il profitto del reato; il sequestro preventivo va revocato.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 35175/20, pronunciandosi in tema di sequestro preventivo e rottamazione delle cartella, ha affermato che “attraverso la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l’oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato.”.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto sui beni di una donna indagata per il reato di cui all’art. 10-quater comma 2 revocato dal G.I.P. con pronuncia poi confermata dal Tribunale di Varese che rigettava l’appello del PM. Detta sentenza è stata impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore Generale. La difesa dell’indagata ha resistito con memoria  evidenziando l’avvenuto pagamento delle somme originariamente non versate mediante la rottamazione delle cartelle giusta le quali erano state richieste con il conseguente venir meno delle motivazioni del sequestro.

I Giudici di Legittimità hanno dichiarato manifestamente infondato  il ricorso sul presupposto che attraverso la rottamazione della cartella e l’integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, senza sanzioni ed interessi di mora non più dovuti, si estingue il debito fiscale;  quindi viene meno il profitto del reato e, dunque, anche l’oggetto del sequestro preventivo.

Link Sentenza



WhatsApp WhatsApp