Fisco e Tasse

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13531/2020, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha affermato che:“ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.”  

La vicenda tra origine da un ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle normali imposte di registro ipotecarie e catastali a seguito della revoca del beneficio fiscale richiesto per la prima casa. Ciò sul presupposto della asserita non veridicità della dichiarazione, resa dalla contribuente al momento della stipula dell’atto di compravendita, di non possedere altre abitazioni nel Comune di residenza. dalle indagini condotte dall’Ufficio, invece, la stessa risultava proprietaria di una unità immobiliare adibita, tuttavia, a studio professionale. Soccombente sia in Primo che in Secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte che, sulla base del principio di diritto  ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Link Sentenza

L’autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, con la delibera n. 238 del 23 Giugno 2020 avente ad oggetto “l’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19”, ha autorizzato gli Enti ad applicare un nuovo metodo tariffario con una certa flessibilità, nella consapevolezza dell’impatto che la pandemia ha avuto sulle attività produttive e sulle famiglie.  In particolare, gli Enti che procederanno a tale riduzione avranno la possibilità di chiedere un’anticipazione finanziaria alla CSEA, Cassa Servizi Energetici e Ambientali, per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020, con possibilità di recuperarlo nelle tre annualità successive.

Link Delibera 

Con il D.L. del 30 aprile 2019, n. 34 è stato  introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (ex art. 4-octies, comma 1, lettera b), che ha inserito il nuovo articolo 5-ter all’interno del D.Lgs n. 218/97.

L’articolo 5-ter  impone l’obbligo all’A.F., in talune ipotesi specificatamente individuate e prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, di notificare al contribuente un invito per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Con la Circolare n. 17/E l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invito di cui all’art. 5-ter, essendo collocato sistematicamente nel Capo II del D.lgs n. 218/97, trova applicazione esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Quindi, secondo l’Agenzia l’obbligo dell’invito al contraddittorio, alle condizioni stabilite dall’art. 5-ter, non si applica agli accertamenti e rettifiche relativi alle imposte indirette per le quali è previsto il c.d. accertamento con adesione (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e catastali).

La nuova disciplina stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020“. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento rientrante nelle ipotesi disciplinate dall’art. 5-ter,  devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio previo  invito a comparire. E’ evidente che, realizzandosi gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’art. 5-ter  con riferimento agli atti emessi a partire dal primo luglio 2020, è legittimo un avviso di accertamento emesso dopo tale data purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio regolarmente svolto in data antecedente.

Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate

 

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), al precipuo fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o, nella misura del 30%, dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Con la Circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa.

In particolare, beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Tra i beneficiari rientrano, altresì, le strutture alberghiere e agrituristiche (a cui spetta il bonus a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente) e  gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Riguardo al periodo d’imposta, essendo il Decreto Rilancio entrato in vigore il 19 maggio 2020, l’A.F. precisa che, per i soggetti con periodo corrispondente all’anno solare, occorre fare riferimento a quello chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente, il riferimento è al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Inoltre, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (V. Circolare n. 8/2020). L’Agenzia chiarisce che per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), o, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Per quanto concerne la misura del credito lo stesso è stabilito in misura percentuale, pari al 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e nella misura pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. La circolare spiega nel dettaglio l’ambito oggettivo della norma.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento a quanto versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Al fine di poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Qualora il canone sia stato  versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Inoltre, la misura agevolativa spetta a condizione che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (V. Circolare n. 9E/2020). La circolare precisa che la condizione connessa alla riduzione del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta, oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o portato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure  ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione. La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate; il codice tributo da indicare è “6920”.

Nell’ipotesi in cui il credito sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento in cui la cessione è efficace  nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In pratica, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento fermo restando, però, l’intervenuto pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Circolare n. 14E/2020

Il 16 Giugno 2020, i contribuenti sono chiamati a versare, a titolo di primo acconto, la nuova IMU così come prevista dalla Legge di Bilancio 2020. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante; quindi l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Solo per il 2020, l’acconto si versa in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI; peraltro, in tutti i casi in cui la posizione immobiliare è cambiata rispetto al 2019, il contribuente può determinare l’acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi 6 mesi, applicando le aliquote della “vecchia” IMU, senza sommare l’aliquota TASI 2019. Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente nel mese di febbraio di quest’anno abbia ceduto la proprietà di un immobile (chiaramente diverso dalla prima casa), posseduto per l’intero anno 2019, egli potrà determinare l’acconto 2020 assumendo i due mesi di possesso e adottando le aliquote d’imposta IMU approvate nel 2019.

Per completezza si evidenzia che il Decreto Rilancio oltre ad aver esentato alberghi, pensioni e stabilimenti balneari, dal pagamento dell’acconto IMU 2020 ha riconosciuto ai Comuni la facoltà, causa emergenza COVI-19,  di differire per gli altri contribuenti la prima rata IMU. Pertanto si consiglia di consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli Comuni ove sono ubicati gli immobili di proprietà (o sui quali si vanta altro diritto reale) per accertarsi dell’effettiva scadenza del pagamento dell’acconto.

Circolare n. 1/DF.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9106/2020,  accogliendo il ricorso di una contribuente fondato su un vizio formale della cartella di pagamento, ha riaffermato il principio enunciato nella sentenza n.33565/2018 giusta il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8,comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” .

Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento, emessa in vigenza del dettato normativo ut supra citato, recava solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche il soggetto persona fisica responsabile  del procedimento di iscrizione a ruolo cui il contribuente poteva rivolgersi in guisa da rendere “personale” il rapporto. Tale mancanza è stata ritenuta dai Giudici di Legittimità dirimente ai fini della cassazione, peraltro senza rinvio, della sentenza emessa dalla CTR della Campania di segno diametralmente opposto.

Link Ordinanza

 

L’art. 176 del D.L. n. 34/2020 istituisce, per il periodo d’imposta 2020,  un bonus vacanze al precipuo fine di promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

In particolare, l’incentivo è rivolto alle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020 per un importo pari a 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito scende a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone ed a 150 euro per il singolo.

La norma precisa che il credito è fruibile da una sola persona per ogni nucleo familiare e previa documentazione del corrispettivo della prestazione a mezzo fattura elettronica od altro  documento commerciale.

Sotto il profilo operativo il credito sarà fruibile, nella misura del 80 per cento, sotto forma forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e, per il restante 20 per cento, quale detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dello stesso fruitore. Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, avrà diritto al corrispondente credito d’imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi dallo stesso dovuti, ovvero, monetizzarlo mediante la cessione a terzi ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari.  Sarà l’Agenzia delle entrate a definire, con apposito provvedimento, le modalità applicative del credito.

Vademecun relativo ad alcune delle misure fiscali contenute nel D.L n. 34/2020.

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 25).

E’ stato riconosciuto un contributo a fondo perduto (erogazione di un capitale del quale non si richiederà la restituzione) ai soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa anche agricola e di lavoro autonomo, con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5 milioni di euro,  che ad aprile 2020 abbiano avuto un fatturato o comensi inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto (che non può essere inferire ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per gli altri soggetti), gli interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica ed entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Il contributo che non costituisce base imponibile verrà erogato con accredito in c/c.

  • CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (ART. 28).

Le imprese, anche agricole, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali,compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d’imposta è cedibile al locatore (in pagamento in tutto od in parte del fitto) o ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito e non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia.

Sono escluse dal beneficio le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori, nel 2019, a 5 milioni ed una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

  • CREDITO PER L’ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO ( ART. 120).

Le imprese e lavoratori autonomi – ad esclusione di quelli che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico – che hanno sostenuto spese per gli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, possono beneficiare di un credito d’ imposta pari al 60%, del costo per le spese (fino ad un limite di 80 mila euro) sostenute nel 2020  il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, purché entro i predetti limiti, e può essere ceduto ad  altri soggetti ma non è rimborsabile.

  • TRASFORMAZIONE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121).

I contribuenti, per gli anni 2020 e 2021, possono decidere di trasformare alcune detrazioni fiscali (importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre dall’imposta lorda per stabilire così l’imposta netta dovuta) in uno sconto pari al massimo del corrispettivo dovuto al fornitore od in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ovvero cedere a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La parte di credito non utilizzata nell’anno non può essere portata negli anni successivi e non è rimborsabile.

Sono trasformabili le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

  • CESSIONE CREDITI D’IMPOSTA (ART. 122).

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 maturati per fitti, sanificazioni e adeguamento degli ambienti di lavoro fino al 31 dicembre 2020, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti che, a loro volta possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. Anche in questo caso la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere portata negli anni successivi e non è rimborsabile.

  • RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 124).

E’ disposta fino al 31/12/2020 l’esenzione IVA per l’acquisto e la cessione di dispositivi medici (tra cui i ventilatori polmonari)  e di protezione individuale (mascherine, guanti, gel disinfettante ed altri presidi per la sicurezza dei lavoratori). Dall’uno gennaio 2021 i predetti beni sconteranno l’aliquota IVA del 5%.

  • CREDITO DIMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125).

Le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi ne sul calcolo del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

La norma abroga l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità.

L’art. 177 del D.L n. 34/2020 cancella il versamento della prima rata dell’Imu, in scadenza il 16 giugno 2020, per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 ossia:  agriturismi, villaggi turistici; ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

La norma estende, altresì, la medesima agevolazione agli immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali.

E’ evidente che la cancellazione della prima rata IMU, comporta una grave perdita di getto per i Comuni. A tal fine la stessa norma, per far fronte al “buco” di bilancio, ha previsto l’istituzione di un fondo in favore degli Enti Locali con una dotazione di circa 74 milioni di euro per l’anno 2020. Sarà il Ministero dell’Economia di concerto col Ministero dell’Interno e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad a disporre, con decreto da emanare entro 30 giorni, la ripartizione dei predetti fondi.

 

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