Fisco e Tasse

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5160/2020, nel dichiarare illegittima l’integrazione in appello dei motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni, ha statuito che “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse , sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo.”. 

In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità, il processo tributario di appello non consente all’A.F. di dedurre aspetti diversi rispetto a quelli esposti nell’accertamento in guisa da mutare i termini della contestazione. Da qui discende il principio secondo cui l’avviso di accertamento deve contenere nel dettaglio le ragioni della pretesa, dovendosi escludere che l’A.F. possa poi integrarle giudizialmente.

Link Ordinanza

 

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3750 del 14 febbraio 2020, dopo aver precisato che la novella dell’art. 28, comma 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 175/2014 non ha effetto retroattivo sicché non si applica alle cancellazioni ante 2014, ha affermato che, per il recupero delle imposte della società estinta, non è sufficiente la notifica al socio dell’atto intestato alla società ma occorre notificare un autonomo provvedimento intestato direttamente al socio e fornito di adeguata motivazione sulla distribuzione di utili anche extracontabili.

In altri termini il differimento quinquennale dell’effetto estintivo della società cancellata esclusivamente per i rapporti tributari e contributivi non è applicabile retroattivamente.

Link Ordinanza

Con sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di notificazione di atti processuali, ha enunciato il seguente principio di diritto: “è da considerare nulla e non inesistente la notifica di un atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla Legge n. 24/2017.“.

La Corte ha, altresì, affermato che “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario,eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. 

Link alla Sentenza

L’art.57 del Dlgs 346 del 1990, impone il cumulo del valore della donazione che si stipula, con il valore delle eventuali precedenti donazioni intercorse, tra il medesimo donante ed il medesimo donatario, dando vita al cosiddetto “coacervo delle donazioni”. Quando, infatti, si procede alla compilazione di una dichiarazione di successione è obbligatorio elencare tutte le eventuali donazioni che sono state stipulate in precedenza, tra il de cuius ed i suoi eredi o legatari. Ciò, allo scopo di applicare correttamente le franchigie di esenzione dall’imposta sul valore globale; franchigie che, segnatamente sono: A) un milione di euro, a beneficio delle successioni e donazioni tra coniugi e parenti in linea retta; B) centomila euro, a beneficio delle successioni e donazioni tra fratelli e sorelle; C) un milione e cinquecentomila euro, a beneficio di una persona portatrice di una grave disabilità che riceva una donazione o un lascito per successione a causa di morte. La ratio dell’istituto del coacervo è quella di impedire una artificiosa moltiplicazione di donazioni mantenendosi, così, al di sotto della franchigia di esenzione onde eludere l’applicazione dell’imposta di successione e donazione.

 

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19191 depositata il 17 luglio 2019, ha affermato il principio secondo il quale in caso di accertamento di maggior reddito in via puramente induttiva l’A.F., sussistendone i presupposti, può eseguire la ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, l’Ufficio non può esimersi dallo scomputare dai maggiori ricavi induttivamente determinati anche i costi induttivamente sostenuti ancorché non contabilizzati in guisa da poter rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva.

Link alla sentenza

 

La Commissione Bilancio e Finanze della Camera ha dato il via libera  all’emendamento della Lega che riapre  i termini della rottamazione ter e del saldo stralcio fino al 31 luglio 2019.

Il debitore, quindi, entro il 31 luglio 2019 avrà la possibilità di presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento delle sole imposte e contributi senza sanzioni e interessi. Sarà, dunque, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre prossimo o con un versamento dilazionato in 17 rate, la prima delle quali entro il 30 novembre.

il 31 Luglio è, inoltre, il termine entro il quale potranno essere presentate le istanze di adesione al saldo e stralcio ossia alla sanatoria delle cartelle per omessi versamenti riservata a chi è in difficoltà economica.

Se il contribuente ha adempiuto al pagamento delle rate in scadenza al 7 dicembre 2018 (c.d. rottamazione bis), può presentare istanza per la definizione agevolata della lite pendente.

Orbene, in tal caso, le somme residue del ruolo non dovranno essere più versate in quanto confluiscono nella sanatoria del contenzioso.

Così l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 154/2019, ribadendo quanto affermato nella circolare n. 6 del 2019.

Link alla Risposta.

La circolare 11/E, divulgata dall’Agenzia delle Entrate il 15 maggio 2019, fornisce chiarimenti sulla sanatoria di cui all’art. 9 del D.L. 119/2018 afferente le irregolarità formali.

L’A.F., dopo aver individuato l’ambito soggettivo di applicazione della norma specifica, sotto l’aspetto oggettivo, che la sanatoria riguarda le c.d. “violazioni formali” ossia quelle irregolarità per le quali “il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa” non collegati all’imposta; tratto questo che le distingue dalle c.d. “violazioni sostanziali.

Link della Circolare.

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