Fisco e Tasse

L’art. 24 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che: “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”

In tal senso, quindi, le imprese con volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, sono esentati dal pagamento del saldo, dovuto per l’anno 2019, e della prima rata di acconto relativo al 2020, dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che resta, altresì, esclusa (e quindi non dovuta) dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per detto anno (es. IRAP calcolata per il 2020 € 100 – I rata acconto calcolata e non dovuta € 40 – IRAP dovuta per il 2020 € 60). La norma esclude dal beneficio gli enti finanziari, le assicurazioni nonché le amministrazioni e gli enti pubblici.

Resta invece confermato, anche nei termini, il versamento del saldo e della prima rata di acconto dell’IRPEF e dell’IRES.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra emarginata, fornisce i primi chiarimenti in tema di sospensione dei termini di impugnativa dell’avviso di accertamento in presenza di istanza di accertamento con adesione. In particolare:

“Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997;
• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.”.

Link Circolare.

In merito alla sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, disposta dall’art. 67, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  delle “attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza….”, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, ha chiarito che, relativamente alle istanze formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, per non incorrere nell’automatica sospensione della loro trattazione il professionista istante dovrà aver cura di indicare espressamente e documentare i casi in cui detta richiesta rientri in una delle eccezioni individuate dall’art. 83, comma 3, lettera a) del ripetuto decreto legge n. 18 del 2020 cui il legislatore riconosce il carattere di urgenza.

In allegato i chiarimenti, corredati di specifiche indicazioni, dell’Agenzie delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia.

AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTANTE EX ART. 492 BIS CPC E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

In allegato la Circolare n. 5/E del 20/03/2020 avente ad oggetto i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.

Nella predetta circolare si precisa che “l’intervenuto articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti: 
− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di
giudizio.” 

In altri termini per il pagamento delle imposte dovute in dipendenza degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i quali sono sospesi i termini per ricorrere non è applicabile la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione». “La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa
riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

Circolare n. 5/E 

In allegato il D.L. n. 18/2020, pubblicato nella G.U il 17 marzo, contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate contenente i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi.

DECRETO- LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

Risoluzione n. 12/E dell’Agenzia delle Entrare.

Per la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8995/2020) rischia la confisca della casa l’imprenditore accusato di frode fiscale. La normativa  relativa all’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/73. come modificato dall’art. 52 del D.L. 69/2013, fa riferimento “all’unico immobile del debitore” e giammai alla prima casa. In altri termini la questione attiene alla consistenza quantitativa (unico immobile) del patrimonio del debitore e non semplicemente la qualificazione del singolo immobile (prima casa) oggetto di pignoramento. D’altro canto la norma ut supra richiamata non stabilisce un principio di impignorabilità “assoluta” bensì essenzialmente “relativa” essendo riferita soltanto all’espropriazione operata dal Fisco per debiti tributari.

Gli Ermellini, hanno chiarito che: “… omissis … per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.”

Link Ordinanza

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