Diritto Penale Tributario

Ai fini della determinazione dell’imposta evasa nel  reato di cui all’art. 5 D.lgs n. 74/2000, è legittimo considerare anche i costi deducibili sulla cui esistenza l’onere probatorio grava in capo all’interessato; costi che comunque devono essere certi e determinati in modo obiettivo e giammai presunti. E’questo il principio che emerge dalla Sentenza n. 230/2020 della Suprema Corte di Cassazione, depositata l’8/01/2020.

Secondo gli Ermellini non è legittimo “nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza…“.

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Non è sufficiente invocare la crisi aziendale nel caso di omesso versamento dell’IVA per escludere la punibilità del reato. La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Penale, ha ritenuto che l’imprenditore il quale omette di accantonare, ai fini del successivo versamento, l’IVA riscossa sui corrispettivi non può invocare l’assenza di dolo. A detta degli Ermellini, quindi, il mancato accantonamento dell’imposta incassata, da solo, concreta la fattispecie delittuosa de qua a nulla rilevando l’eventuale sforzo economico profuso dall’imprenditore nel tentativo di risoluzione della crisi aziendale.

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La Suprema Corte di Cassazione, con Sent. n.26196/2019, ha ribadito il principio secondo il quale, per il reato di omessa dichiarazione, lo scostamento dallo studio di settore è utilizzabile ai fini della quantificazione delle imposte evase qualora siano presenti ulteriori e gravi irregolarità fiscali.

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La Suprema Corte, con sent. 22061/2019, ha affermato il seguente principio di diritto:

«in tema di omesso versamento di ritenute operate quale sostituto di imposta, il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti correnti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento delle ritenute effettuate e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il pagamento, né su somme di danaro acquisite successivamente alla consumazione del reato».

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Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III penale Sent. n. 16768/2019) in materia di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

Secondo i Giudici di Legittimità, ai fini delle imposte dirette, non è punibile il contribuente che utilizza fatture emesse da soggetto inesistente qualora abbia effettivamente sostenuto il costo per il servizio o per i beni oggetto di scambio.

In altri termini il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 non si integra nel caso in cui l’operazione sia oggettivamente esistente ma effettuata da soggetto diverso rispetto a colui che ha emesso il documento fiscale (inesistenza soggettiva).

Argomentando dal superiore postulato può ragionevolmente sostenersi che, nel caso in cui l’operazione soggettivamente inesistente non abbia rilevanza ai fini dell’IVA, perché ad esempio soggetta a reverse charge od esente, la fattispecie delittuosa di cui sopra non è configurabile nemmeno per detta imposta non sussistendo alcuna evasione.

Invero sussiste il reato de quo allorché si tratti di inesistenza oggettiva della prestazione o del bene indicato nel documento, oppure quando il corrispettivo è diverso, in tutto od in parte, rispetto al costo effettivamente sostenuto.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza. n. 10800/2019, ha riconosciuto l’applicabilità del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento delle scritture contabili (artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 74/2000) estendendo anche a questi delitti il principio di diritto enunciato con la Sent. n. 38684/2018 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 bis (ma il discorso vale anche per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di indebita compensazione  – artt. 10 ter e 10 quater).

Nella buona sostanza i Giudici di Legittimità hanno statuito che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13 bis, in quanto l’art. 13, comma 1 configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti de quibus.

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