Diritto Tributario

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 27271/2019 ha puntualizzato che il controllo automatizzato, ex artt. 36/bis D.P.R. N. 600/73 E 54/bis D.P.R. N. 633/72, i cui esiti formano oggetto di autonoma iscrizione a ruolo, non rappresenta una mera richiesta di pagamento per una somma definita con pregressi atti di accertamento autonomamente impugnabili, ma piuttosto il primo ed unico atto tramite il quale viene posta in essere la pretesa fiscale da parte dell’Amministrazione. Pertanto, la lite sorta in dipendenza di tale atto (rectius: la cartella di pagamento conseguente al ruolo nascente dal controllo) può essere definita in via agevolata.

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Con l’ordinanza n. 22469, depositata il 9 Settembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’imprenditore è sempre soggetto passivo IRAP, anche qualora si avvalga della collaborazione dei familiari nell’esercizio dell’impresa. Secondo la Corte, infatti, la collaborazione dei familiari genererebbe un valore aggiunto rispetto alla ricchezza conseguita con il solo apporto lavorativo da parte del titolare dell’impresa e, quindi, sarebbe sintomatica del relativo presupposto impositivo.  Un’orientamento quest’ultimo, dunque, più rigido rispetto a quello adottato in precedenza dagli stessi Ermellini segnatamente con l’Ordinanza 17429/2016 e soprattutto con la Sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016. In forza delle citate pronunce, per decidere se l’impresa rientrasse o meno tra i contribuenti tenuti al pagamento dell’IRAP, era necessario verificare l’effettivo apporto lavorativo del dipendente o del collaboratore in termini di attività concretamente svolte. Di fatto quindi la Giurisprudenza di Legittimità degli ultimi anni ha dato vita a due diversi orientamenti: il primo, che assimila il collaboratore al dipendente e, di conseguenza, verifica, di volta in volta, l’apporto realmente reso dallo stesso all’organizzazione dell’impresa; il secondo, ossia quello enunciato dalla pronuncia in esame, giusta il quale si presume che l’impresa familiare sia, in ogni caso,  un impresa organizzata senza che il contribuente possa disquisire sul reale apporto del collaboratore.

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In tema di rottamazione, gli interessi di sospensione giudiziale devono essere equiparati agli interessi di mora e, di conseguenza, ad essi deve essere applicato quanto disposto sia dall’art. 6 del Dl. 193/2016 (prima rottamazione) che dall’art. 3 del Dl. 119/2018 (rottamazione-bis).  Va da se, quindi, che agli interessi di sospensione sono rottamabili al pari di quelli di mora. Questa è la conclusione cui sono giunti i Giudici di Merito, rispettivamente La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Sent. n. 3171/2018) e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. n. 2806/1/19). In entrambe le vicende gli A.G. ha, infatti, accolto le motivazioni della ricorrente ritenendo gli interessi maturati a seguito del venir meno degli effetti della sospensione ex art. 47 D.lgs. 546/1992 assimilabili, in base all’art. 6 del Dl. 193/2016 (nonchè all’art. 3 del Dl. 119/2018) agli interessi di mora di cui agli art. 25 e 30 del Dpr 602/73.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19191 depositata il 17 luglio 2019, ha affermato il principio secondo il quale in caso di accertamento di maggior reddito in via puramente induttiva l’A.F., sussistendone i presupposti, può eseguire la ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, l’Ufficio non può esimersi dallo scomputare dai maggiori ricavi induttivamente determinati anche i costi induttivamente sostenuti ancorché non contabilizzati in guisa da poter rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva.

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Se il contribuente ha adempiuto al pagamento delle rate in scadenza al 7 dicembre 2018 (c.d. rottamazione bis), può presentare istanza per la definizione agevolata della lite pendente.

Orbene, in tal caso, le somme residue del ruolo non dovranno essere più versate in quanto confluiscono nella sanatoria del contenzioso.

Così l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 154/2019, ribadendo quanto affermato nella circolare n. 6 del 2019.

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Disaccordo a distanza tra Agenzia delle Entrate e Suprema Corte di Cassazione sull’importanza da attribuire ai motivi di ricorso rispetto al contenuto oggettivo dell’atto impositivo (nella specie la cartella di pagamento) ai fini della definibilità o meno della controversia. Secondo l’A.F. la lite avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36/bis D.P.R 600/73 e art. 54/bis D.P.R. 633/72, non può essere definita ex art. 6 D.L. 119/2018. “A contrario”  i Giudici di Legittimità, riprendendo un orientamento costante, ritengono, che ai fini della definizione, debba essere dato risalto anche ai motivi del ricorso specie allorché il contribuente abbia dedotto vizi propri dell’atto e/o eccezioni attinenti al merito della pretesa.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Sentenza n. 11608/2019, prendendo le mosse dal principio giusta il quale il contraddittorio non soltanto è un istituto atto ad assicurare un dialogo  preventivo tra Fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni giuridiche ma, altresì, costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, ha affermato che l’eventuale omissione documentale è sanzionabile con la preclusione amministrativa e processuale di allegare i dati ed i documenti non forniti in detta sede.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sent. n. 11013/2019, ha ultimamente affrontato l’argomento della delega alla firma dell’avviso di accertamento.

Nel caso di specie gli Ermellini hanno specificando che per la validità della stessa è sufficiente l’ordine di servizio con l’indicazione della qualifica, senza alcuna individuazione nominativa.

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