Diritto Tributario

In tema di accertamento per imposte sui redditi basato su verifiche di conti correnti bancari, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9423/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha statuito che: “l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”. 

In altri termini, avuto riguardo all’onere della prova, gli Ermellini hanno ritenuto necessaria l’indicazione e la dimostrazione da parte del contribuente della provenienza e della destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi; di contro, a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente deve corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9106/2020,  accogliendo il ricorso di una contribuente fondato su un vizio formale della cartella di pagamento, ha riaffermato il principio enunciato nella sentenza n.33565/2018 giusta il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8,comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” .

Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento, emessa in vigenza del dettato normativo ut supra citato, recava solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche il soggetto persona fisica responsabile  del procedimento di iscrizione a ruolo cui il contribuente poteva rivolgersi in guisa da rendere “personale” il rapporto. Tale mancanza è stata ritenuta dai Giudici di Legittimità dirimente ai fini della cassazione, peraltro senza rinvio, della sentenza emessa dalla CTR della Campania di segno diametralmente opposto.

Link Ordinanza

 

Interessante pronuncia in tema di operazioni inesistenti. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8919/2020, ha chiarito che, assolta da parte dell’Amministrazione Finanziaria la prova, anche indiziaria, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, graverà sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettività e non sarà sufficiente esibire i pagamenti del corrispettivo spesso utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Del pari, con riferimento all’I.V.A., il diritto alla detrazione dell’imposta non può, sicuramente, farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, “l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza”.

Link Ordinanza.

L’art. 24 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che: “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”

In tal senso, quindi, le imprese con volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, sono esentati dal pagamento del saldo, dovuto per l’anno 2019, e della prima rata di acconto relativo al 2020, dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che resta, altresì, esclusa (e quindi non dovuta) dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per detto anno (es. IRAP calcolata per il 2020 € 100 – I rata acconto calcolata e non dovuta € 40 – IRAP dovuta per il 2020 € 60). La norma esclude dal beneficio gli enti finanziari, le assicurazioni nonché le amministrazioni e gli enti pubblici.

Resta invece confermato, anche nei termini, il versamento del saldo e della prima rata di acconto dell’IRPEF e dell’IRES.

In tema di prescrizione della cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8890/2020, in linea con la giurisprudenza già consolidata, ha statuito che: “la scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma non importa, al contrario di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali, una trasformazione della prescrizione in decennale; cosi che il termine di prescrizione, pur dopo la definitività della cartella, rimane quello proprio di ciascun credito, e nella fattispecie, rimane quinquennale, come è per le sanzioni amministrative.”

In altri termini secondo i Giudici di Legittimità lo spirare del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma, a differenza di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali (ad esempio una sentenza che decide un contenzioso determinando maggiori somme da corrispondere),  non comporta una trasformazione della prescrizione in decennale; sicché detto termine, nonostante la definitività della cartella per mancata impugnazione, rimane nella sua singolarità quello proprio di ciascun credito.

Link Ordinanza

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra emarginata, fornisce i primi chiarimenti in tema di sospensione dei termini di impugnativa dell’avviso di accertamento in presenza di istanza di accertamento con adesione. In particolare:

“Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997;
• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.”.

Link Circolare.

In allegato la Circolare n. 5/E del 20/03/2020 avente ad oggetto i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.

Nella predetta circolare si precisa che “l’intervenuto articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti: 
− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di
giudizio.” 

In altri termini per il pagamento delle imposte dovute in dipendenza degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i quali sono sospesi i termini per ricorrere non è applicabile la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione». “La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa
riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

Circolare n. 5/E 

Per la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8995/2020) rischia la confisca della casa l’imprenditore accusato di frode fiscale. La normativa  relativa all’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/73. come modificato dall’art. 52 del D.L. 69/2013, fa riferimento “all’unico immobile del debitore” e giammai alla prima casa. In altri termini la questione attiene alla consistenza quantitativa (unico immobile) del patrimonio del debitore e non semplicemente la qualificazione del singolo immobile (prima casa) oggetto di pignoramento. D’altro canto la norma ut supra richiamata non stabilisce un principio di impignorabilità “assoluta” bensì essenzialmente “relativa” essendo riferita soltanto all’espropriazione operata dal Fisco per debiti tributari.

Gli Ermellini, hanno chiarito che: “… omissis … per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.”

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5160/2020, nel dichiarare illegittima l’integrazione in appello dei motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni, ha statuito che “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse , sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo.”. 

In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità, il processo tributario di appello non consente all’A.F. di dedurre aspetti diversi rispetto a quelli esposti nell’accertamento in guisa da mutare i termini della contestazione. Da qui discende il principio secondo cui l’avviso di accertamento deve contenere nel dettaglio le ragioni della pretesa, dovendosi escludere che l’A.F. possa poi integrarle giudizialmente.

Link Ordinanza

 

In tema di notifica del ricorso non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 3394/2020, ha così statuito: “Secondo il chiaro insegnamento delel sezioni unite di questa Corte (Cassazione, sezioni unite, sentenza  In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.”.

Con questa pronuncia, destinata ad incidere nella disciplina processuale del rapporto d’imposta, gli Ermellini hanno istituito, in via del tutto arbitraria e sostituendosi al Legislatore, un termine decadenziale assolutamente inesistente nel nostro codice di rito.

Link Sentenza

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