Diritto Tributario

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10543 del 15/04/2019, ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (pur se dichiaratosi convivente) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale.

Gli Ermellini hanno ricordato che a mente dell’art. 139 c.p.c. in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel comune di residenza la consegna può essere effettuata a persona di famiglia. Nella buona sostanza opera una presunzione di ricezione che deriva dalla circostanza che il familiare convivente consegni l’atto al destinatario; presunzione che, secondo la Corte, opera solo nell’abitazione dove è fissata la residenza del contribuente.

In conclusione, quindi, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza (vedi conforme Cass. n. 7830/2015).

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La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 dpr 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Nella sostanza gli Ermellini hanno precisato che il dovere di versare la ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta; obbligazione che il legislatore ha posto solo a carico del sostituto, a mente degli articoli 23 e s.s. del DPR n. 600/1973, e trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza. n. 10800/2019, ha riconosciuto l’applicabilità del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento delle scritture contabili (artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 74/2000) estendendo anche a questi delitti il principio di diritto enunciato con la Sent. n. 38684/2018 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 10 bis (ma il discorso vale anche per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di indebita compensazione  – artt. 10 ter e 10 quater).

Nella buona sostanza i Giudici di Legittimità hanno statuito che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13 bis, in quanto l’art. 13, comma 1 configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti de quibus.

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In caso di accertamento sintetico la prova che deve fornire il contribuente per confutare la maggiore capacità contributiva accertata in base al c.d. redditometro può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato.

Nella specie gli Ermellini hanno ritenuto validi, ai fini della prova richiesta al contribuente, disinvestimenti e cessioni di fabbricati.

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La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9588/2019, ha ribadito che nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria abbia contestato operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente la prova della oggettiva fittizietà del fornitore (rectius: colui che ha emesso la fattura) ma anche la consapevolezza del contribuente. In altri termini occorre che l’A.F. dimostri, sia pure presuntivamente, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta.

Solo dopo aver assolto la prova piena (fittizietà e consapevolezza) spetterà al contribuente, a contrario, dimostrare di aver adoperato la diligenza ragionevole in rapporto alle circostanze del caso.

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