Diritto Tributario

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13402/2020, si occupa di atti impositivi carenti nella loro motivazione affermando che:” Il solo riferimento al D.P.R. 131/86, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo motivazione perché detto riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata.”. La Corte riprende e fa proprio un arresto Giurisprudenziale che, sebbene datato, non ha subito contrasti negli anni giusta il quale, sia in materia di imposte dirette che indirette,  la mancata indicazione della norma di legge, dell’imponibile o dell’aliquota d’imposta applicate costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile dell’atto impositivo (Cass. civ. n. 1134/2000).

La vicenda ha ad oggetto un verbale di conciliazione giudiziale afferente la restituzione di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria a suo tempo versata in dipendenza di un contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione. La CTR della Lombardia aveva ritenuto motivato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate costringendo i contribuenti a ricorrere ai Giudici di Legittimità che, non ravvisando la necessità di accertamenti in fatto, hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

Interessante, infine, è la riaffermazione nell’Ordinanza del principio giuriprudenziale in guisa del quale è ritenuta infinfluente, ai fini della motivazione, la mancata allegazione del verbale di conciliazione redatto dalle parti in quanto non equiparabile ad una sentenza che, se non allegata, rende illegittimo l’avviso di liquidazione (Cass. civ. n. 29402/2017).

Link Ordinanza

 

 

 

Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di illecito fiscale. La vicenda riguarda l’utilizzo parziale di un credito per imposte scaturente dalla dichiarazione ed il riporto dell’eccedenza non compensata senza poi utilizzarla. I Giudici di Legittimità con la Sentenza n. 13101/2020, hanno riaffermato il recente arresto giurisprudenziale (Cass, civ. n. 14178/2019 e Cass. civ. n. 2882/2017) giusta il quale “in tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive”. Nella buona sostanza con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno ulteriormente chiarito che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte essendo necessario per la sua sussistenza il concreto danno erariale derivante proprio dal mancato versamento.

Per completezza si segnala che con la stessa pronuncia, decidendo in esito alla eccepita inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non più esistente perché cancellato dal registro delle imprese, la Corte ha riaffermato il principio di diritto giusta il quale: ” Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali.”. (Cass. civ. 5 dicembre 2018 n. 31442).

Link Sentenza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E, adeguandosi al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 29162-29164/2019 e Cass. Civ. 19815/2019), modificando il proprio precedente orientamento che limitava il beneficio ai soli immobili strumentali,  ha chiarito che le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296/2006 (c.d ecobonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, “a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali.” Detta interpretazione estensiva è applicabile anche al c.d. sismabonus, volto a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’incolumità delle persone e del patrimonio.

Sulla base della superiore risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha dato disposizione agli Uffici nella gestione del contenzioso pendente in materia, di tener conto “del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.” 

Link Risoluzione

 

In tema di continuazione delle sanzioni tributarie, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11612/2020, ha statuito che “l’articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l’interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente. “.

La questione sottoposta alla Corte atteneva proprio all’ambito applicativo dell’art. 12, comma 6, del D.lgs n. 472/97 secondo il quale “il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”. 

In particolare, il contribuente censurava dinnanzi ai Giudici di Legittimità la decisione del Collegio di Seconde Cure che non aveva ritenuto applicabile la continuazione e, di conseguenza, il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, D.lgs n. 472/97, con riferimento alle sanzioni irrogate con separati avvisi di accertamento emessi contestualmente dal Comune per omessa denuncia ICI per gli anni 2006/07/08. Nonostante si trattasse di violazioni della medesima indole, la CTR aveva ritenuto corretto l’agire dell’Ente sul presupposto che lo stesso contribuente, in precedenza, aveva avuto notificati altri avvisi di accertamento per le annualità 2003/04/05; tale ultima circostanza avrebbe, quindi, prodotto l’interruzione della continuazione anche con riferimento alle condotte successive che, pertanto, sono state sanzionate senza la relativa applicazione del cumulo giuridico.

Link sentenza

 

Con il D.L. del 30 aprile 2019, n. 34 è stato  introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (ex art. 4-octies, comma 1, lettera b), che ha inserito il nuovo articolo 5-ter all’interno del D.Lgs n. 218/97.

L’articolo 5-ter  impone l’obbligo all’A.F., in talune ipotesi specificatamente individuate e prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, di notificare al contribuente un invito per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Con la Circolare n. 17/E l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invito di cui all’art. 5-ter, essendo collocato sistematicamente nel Capo II del D.lgs n. 218/97, trova applicazione esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Quindi, secondo l’Agenzia l’obbligo dell’invito al contraddittorio, alle condizioni stabilite dall’art. 5-ter, non si applica agli accertamenti e rettifiche relativi alle imposte indirette per le quali è previsto il c.d. accertamento con adesione (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecarie e catastali).

La nuova disciplina stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020“. Pertanto, a partire da tale data gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento rientrante nelle ipotesi disciplinate dall’art. 5-ter,  devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio previo  invito a comparire. E’ evidente che, realizzandosi gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’art. 5-ter  con riferimento agli atti emessi a partire dal primo luglio 2020, è legittimo un avviso di accertamento emesso dopo tale data purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio regolarmente svolto in data antecedente.

Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9903/2020, ha ripreso un argomento particolarmente dibattuto dalla Dottrina e oggetto di  posizioni spesso contrastanti in Giurisprudenza: la valenza indiziaria ed il conseguente utilizzo delle dichiarazioni di terzi assunte in sede extraprocessuale.

I Giudici di Legittimità hanno statuito che:” la valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni di terzi anche in favore della parte contribuente costituisce, infatti, concreta attuazione dei principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e garantisce il principio di parità delle armi processuali, nonché l’effettività del diritto di difesa.” 

Come accennato questa pronuncia si pone in contrasto con il principio più volte espresso dalla Giurisprudenza di Legittimità secondo cui “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 D.l.gS 546/92 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice”.

Il caso sottoposto al vaglio di Legittimità riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente che, sebbene non avesse dichiarato redditi e non avesse svolto attività lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti bancari dalla stessa “accesi” presso vari istituti di credito. Rigettato il ricorso e respinto il gravame la contribuente si è rivolta alla Suprema Corte che ha accolto il ricorso cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.

A detta degli Ermellini i Giudici di Seconde Cure hanno omesso di spiegare i motivi per cui hanno ritenuto inidonee tutte le prove documentali prodotte dalla contribuente per giustificare le movimentazioni bancarie e dimostrare che le singole operazioni bancarie dovessero essere sottratte ad imposizione, così incorrendo sia nel vizio di violazione di legge che nel vizio di motivazione. Nel particolare la Corte ha ritenuto dovesse essere data “valenza indiziaria” alla dichiarazione giurata resa da un terzo in sede extraprocessuale e prodotta in giudizio, giusta la quale quest’ultimo  dichiarava di aver “dato” in contanti alla contribuente medesima somme di denaro a titolo di liberalità, per consentirle di soddisfare esigenze personali proprie e della di lei madre.

Link sentenza

In tema di decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e scissione di società detenuta in comunione ereditaria, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 155 del 28 maggio 2020 ha precisato che “la scissione parziale asimmetrica della società detenuta dalla comunione ereditaria, in tre distinte compagini, ognuna controllata da un erede, con mantenimento del controllo comune soltanto sulle azioni di quello che resta della scissa, comporta la decadenza “parziale” dall’agevolazione fiscale, che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. Dopo l’operazione straordinaria, infatti, il controllo in capo allo stesso soggetto, per un periodo non inferiore a cinque anni, così come previsto dalla norma di riferimento, svanirebbe.”  

Nella propria risposta l’Agenzia, poi, ha aggiunto che non tutte le operazioni straordinarie effettuate prima dei cinque anni dalla donazione o dalla successione sono causa automatica di decadenza. Ciò che conta è che, in seguito alla scissione o fusione della società di capitali, “il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile”.

Il riferimento normativo ove si colloca l’interpello è quello dell’art 3 c. 4/ter D.lgs n. 346/90 che prevede l’esenzione del tributo per la successione nelle quote di controllo in società di capitali a condizione che gli eredi si impegnino a mantenere detto controllo per 5 anni senza trasferirlo pena la decadenza, anche parziale, dal beneficio ed il recupero dell’imposta nella misura ordinaria con sanzioni ed interessi.

La vicenda trae origine dal caso di tre fratelli che, avendo ereditato in comunione dal de cuius l’intero capitale di una S.p.A. beneficiando dell’esenzione dall’imposta, intendevano attuare una scissione parziale asimmetrica, in esito alla quale sarebbero state costituite tre distinte società di capitali, ciascuna detenuta da uno solo degli eredi mentre la società scissa sarebbe rimasta di proprietà della comunione ereditaria tra i predetti fratelli. in esito a ciò gli istanti si domandavano se la realizzazione dell’operazione di scissione parziale asimmetrica così come prospettata avrebbe comportato, ancorché solo parzialmente e relativamente alla frazione di patrimonio netto oggetto di scissione, la decadenza dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUS prospettando una soluzione poi non condivisa dall’Agenzia delle Entrate, come ut supra meglio specificato.

Link Interpello

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9336/2020, ribadendo quanto previsto nella sentenza n. 433/2013, ha statuito che “l”interposizione fittizia e meramente apparente costituisce indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta devono essere imputati all’interponente, quindi all’effettivo possessore per interposta persona del reddito.”

La vicenda riguarda un accertamento di maggior reddito di partecipazione in una società di persone sul presupposto dell’interposizione fittizia, nella distribuzione degli utili sociali, di una società di capitali alla quale il contribuente aveva ceduto l’usufrutto sulle quote della s.n.c.. La sentenza della C.T.R. della Lombardia sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte pone l’accento non sul fatto che l’interponente sia stato colto nel possesso del reddito, ma sul fatto che l’interposizione, essendo stata fittizia e meramente apparente, abbia costituito indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta avrebbero dovuto essere imputati invece all’interponente, effettivo “possessore per interposta persona” del reddito.

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato che l’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 600/1973– in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e’ l’effettivo possessore per interposta persona- non esclude il caso di interposizione fittizia in quanto richiama tutti i casi di interposizione, compresa quella reale nella quale l’imputazione del reddito all’effettivo titolare richiede un apposito atto traslativo e sulla quale il caso si era posto.

Link Sentenza

In tema di notifica delle cartelle di pagamento consegnate a soggetti che non sono il destinatario dell’atto, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8700/2020, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “Non incide sull’applicabilità dell’art. 60 del D.P.R 600/1973 la circostanza secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto”.

Nel caso di specie, una S.r.l. proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo di beni mobili registrati eccependo, tra gli altri, un vizio di notifica delle tre prodromiche cartelle di pagamento; notifica non avvenuta direttamente a mani del destinatario (il legale rappresentante della società) bensì del figlio convivente e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti, senza il successivo invio della raccomandata informativa.

Accogliendo il ricorso della società, la Corte di Cassazione ha riaffermato che l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., l’invio della raccomandata informativa “anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia.” Si tratta di un adempimento essenziale della notifica “che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”.

Link Sentenza

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), al precipuo fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o, nella misura del 30%, dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Con la Circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa.

In particolare, beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Tra i beneficiari rientrano, altresì, le strutture alberghiere e agrituristiche (a cui spetta il bonus a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente) e  gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Riguardo al periodo d’imposta, essendo il Decreto Rilancio entrato in vigore il 19 maggio 2020, l’A.F. precisa che, per i soggetti con periodo corrispondente all’anno solare, occorre fare riferimento a quello chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente, il riferimento è al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Inoltre, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (V. Circolare n. 8/2020). L’Agenzia chiarisce che per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), o, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Per quanto concerne la misura del credito lo stesso è stabilito in misura percentuale, pari al 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e nella misura pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. La circolare spiega nel dettaglio l’ambito oggettivo della norma.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento a quanto versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Al fine di poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Qualora il canone sia stato  versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Inoltre, la misura agevolativa spetta a condizione che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (V. Circolare n. 9E/2020). La circolare precisa che la condizione connessa alla riduzione del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta, oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o portato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure  ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione. La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate; il codice tributo da indicare è “6920”.

Nell’ipotesi in cui il credito sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento in cui la cessione è efficace  nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In pratica, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento fermo restando, però, l’intervenuto pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Circolare n. 14E/2020

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