Sentenze di Cassazione

Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 17180/2019) in materia di ricusazione di un componente del Collegio Penale chiamato a decidere sul reato di bancarotta.

Secondo i Giudici di Legittimità non è ravvisabile come giusta causa ai fini della ricusazione del magistrato, nel processo penale per il reato di bancarotta, che quest’ultimo abbia rivestito il ruolo di relatore o di componente del Collegio che ha dichiarato il fallimento ovvero ha deciso sull’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, se in tali pronunce non ha fatto valutazioni di merito sui fatti addebitati.

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Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III penale Sent. n. 16768/2019) in materia di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

Secondo i Giudici di Legittimità, ai fini delle imposte dirette, non è punibile il contribuente che utilizza fatture emesse da soggetto inesistente qualora abbia effettivamente sostenuto il costo per il servizio o per i beni oggetto di scambio.

In altri termini il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 non si integra nel caso in cui l’operazione sia oggettivamente esistente ma effettuata da soggetto diverso rispetto a colui che ha emesso il documento fiscale (inesistenza soggettiva).

Argomentando dal superiore postulato può ragionevolmente sostenersi che, nel caso in cui l’operazione soggettivamente inesistente non abbia rilevanza ai fini dell’IVA, perché ad esempio soggetta a reverse charge od esente, la fattispecie delittuosa di cui sopra non è configurabile nemmeno per detta imposta non sussistendo alcuna evasione.

Invero sussiste il reato de quo allorché si tratti di inesistenza oggettiva della prestazione o del bene indicato nel documento, oppure quando il corrispettivo è diverso, in tutto od in parte, rispetto al costo effettivamente sostenuto.

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La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10543 del 15/04/2019, ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (pur se dichiaratosi convivente) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente postale.

Gli Ermellini hanno ricordato che a mente dell’art. 139 c.p.c. in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel comune di residenza la consegna può essere effettuata a persona di famiglia. Nella buona sostanza opera una presunzione di ricezione che deriva dalla circostanza che il familiare convivente consegni l’atto al destinatario; presunzione che, secondo la Corte, opera solo nell’abitazione dove è fissata la residenza del contribuente.

In conclusione, quindi, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza (vedi conforme Cass. n. 7830/2015).

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La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 dpr 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Nella sostanza gli Ermellini hanno precisato che il dovere di versare la ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta; obbligazione che il legislatore ha posto solo a carico del sostituto, a mente degli articoli 23 e s.s. del DPR n. 600/1973, e trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa.

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In caso di accertamento sintetico la prova che deve fornire il contribuente per confutare la maggiore capacità contributiva accertata in base al c.d. redditometro può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento valutato.

Nella specie gli Ermellini hanno ritenuto validi, ai fini della prova richiesta al contribuente, disinvestimenti e cessioni di fabbricati.

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La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9588/2019, ha ribadito che nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria abbia contestato operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente la prova della oggettiva fittizietà del fornitore (rectius: colui che ha emesso la fattura) ma anche la consapevolezza del contribuente. In altri termini occorre che l’A.F. dimostri, sia pure presuntivamente, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta.

Solo dopo aver assolto la prova piena (fittizietà e consapevolezza) spetterà al contribuente, a contrario, dimostrare di aver adoperato la diligenza ragionevole in rapporto alle circostanze del caso.

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