23 Apr Non è ricusabile il Giudice penale che, precedentemente, ha deciso sul fallimento
Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 17180/2019) in materia di ricusazione di un componente del Collegio Penale chiamato a decidere sul reato di bancarotta.
Secondo i Giudici di Legittimità non è ravvisabile come giusta causa ai fini della ricusazione del magistrato, nel processo penale per il reato di bancarotta, che quest’ultimo abbia rivestito il ruolo di relatore o di componente del Collegio che ha dichiarato il fallimento ovvero ha deciso sull’opposizione alla dichiarazione di insolvenza, se in tali pronunce non ha fatto valutazioni di merito sui fatti addebitati.

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