Sentenze di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12735/2020, riprendendo un recentissimo orientamento, ha statuito che:” in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.” 

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società, poi dichiarata fallita, avverso un estratto di ruolo per il quale aveva anche instato per la rateizzazione. Le doglianze proposte dalla società contribuente sono state accolte sia in primo che in secondo grado. Avverso la sentenza della CTR, hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione deducendo, tra le altre, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. n. 546/92, nonché dell’art. 1988 c.c., per avere i Giudici di Seconde Cure ritenuto tempestivo il ricorso proposto dalla società contribuente sul presupposto che la domanda di rateizzazione non costituisse riconoscimento del debito e non implicasse, quindi, la sua effettiva conoscenza.

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13402/2020, si occupa di atti impositivi carenti nella loro motivazione affermando che:” Il solo riferimento al D.P.R. 131/86, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo motivazione perché detto riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata.”. La Corte riprende e fa proprio un arresto Giurisprudenziale che, sebbene datato, non ha subito contrasti negli anni giusta il quale, sia in materia di imposte dirette che indirette,  la mancata indicazione della norma di legge, dell’imponibile o dell’aliquota d’imposta applicate costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile dell’atto impositivo (Cass. civ. n. 1134/2000).

La vicenda ha ad oggetto un verbale di conciliazione giudiziale afferente la restituzione di una somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria a suo tempo versata in dipendenza di un contratto risolto con il medesimo verbale di conciliazione. La CTR della Lombardia aveva ritenuto motivato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate costringendo i contribuenti a ricorrere ai Giudici di Legittimità che, non ravvisando la necessità di accertamenti in fatto, hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

Interessante, infine, è la riaffermazione nell’Ordinanza del principio giuriprudenziale in guisa del quale è ritenuta infinfluente, ai fini della motivazione, la mancata allegazione del verbale di conciliazione redatto dalle parti in quanto non equiparabile ad una sentenza che, se non allegata, rende illegittimo l’avviso di liquidazione (Cass. civ. n. 29402/2017).

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Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di illecito fiscale. La vicenda riguarda l’utilizzo parziale di un credito per imposte scaturente dalla dichiarazione ed il riporto dell’eccedenza non compensata senza poi utilizzarla. I Giudici di Legittimità con la Sentenza n. 13101/2020, hanno riaffermato il recente arresto giurisprudenziale (Cass, civ. n. 14178/2019 e Cass. civ. n. 2882/2017) giusta il quale “in tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive”. Nella buona sostanza con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno ulteriormente chiarito che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte essendo necessario per la sua sussistenza il concreto danno erariale derivante proprio dal mancato versamento.

Per completezza si segnala che con la stessa pronuncia, decidendo in esito alla eccepita inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non più esistente perché cancellato dal registro delle imprese, la Corte ha riaffermato il principio di diritto giusta il quale: ” Avuto riguardo alla legittimazione ad impugnare, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali.”. (Cass. civ. 5 dicembre 2018 n. 31442).

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In tema di continuazione delle sanzioni tributarie, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11612/2020, ha statuito che “l’articolo 12, comma 6, del d.lgs. n. 472 del 1997 va interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l’interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente. “.

La questione sottoposta alla Corte atteneva proprio all’ambito applicativo dell’art. 12, comma 6, del D.lgs n. 472/97 secondo il quale “il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”. 

In particolare, il contribuente censurava dinnanzi ai Giudici di Legittimità la decisione del Collegio di Seconde Cure che non aveva ritenuto applicabile la continuazione e, di conseguenza, il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, D.lgs n. 472/97, con riferimento alle sanzioni irrogate con separati avvisi di accertamento emessi contestualmente dal Comune per omessa denuncia ICI per gli anni 2006/07/08. Nonostante si trattasse di violazioni della medesima indole, la CTR aveva ritenuto corretto l’agire dell’Ente sul presupposto che lo stesso contribuente, in precedenza, aveva avuto notificati altri avvisi di accertamento per le annualità 2003/04/05; tale ultima circostanza avrebbe, quindi, prodotto l’interruzione della continuazione anche con riferimento alle condotte successive che, pertanto, sono state sanzionate senza la relativa applicazione del cumulo giuridico.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11322/2020, ha statuito il seguente principio di diritto:” dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell’«accorpamento» di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento, è rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata.”.

La vicenda riguarda un contratto di compravendita del 2008 con collegato contratto di mutuo fondiario afferente l’acquisto di unità immobiliare che, previo accorpamento con altra  contigua, da destinare ad  un’unica unità abitativa tassata in atto con le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato le imposte nella misura ordinaria disconoscendo l’agevolazione sul presupposto che nel triennio la contribuente non aveva dato conto dell’accorpamento delle unità finitime.

Accolto parzialmente il ricorso in Primo Grado la contribuente ha proposto appello innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, accogliendolo, ha ritenuto legittimo il diritto della contribuente a beneficiare delle agevolazioni “prima casa” sul presupposto che “l’effettiva unione sia funzionale che impiantistica” integra “condizione sufficiente a considerare come unica l’unità immobiliare”, non essendo probante la “la consistenza catastale”.  Avverso tale decisione, l’A.F. ha proposto ricorso per Cassazione poi rigettato sulla base del principio di diritto ut supra citato.

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In tema di omesso versamento Iva, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17806/2020, ha ritenuto integrarsi gli estremi del reato di cui all’art. 10-ter del D.lgs n. 74/2000 anche nel caso in cui l’omesso pagamento del debito tributario viene successivamente sanato mediante compensazione.

La vicenda vedeva imputato un imprenditore che, a fronte della crisi di liquidità dell’azienda generata da mancati pagamenti, aveva omesso di versare l’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, integrando così il reato di omesso versamento (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Ricorrendo in Cassazione l’imprenditore censurava, tra l’altro, la decisione di merito nella parte in cui riteneva tardiva l’estinzione del debito avvenuta mediante compensazione con altri crediti erariali sorti dopo la consumazione del reato; compensazione che sebbene avvenuta  successivamente all’apertura del dibattimento, avrebbe costituito comunque causa di non punibilità, sulla base del principio del favor rei,  stante che la riforma del 2015 che ha introdotto la novella all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 era intervenuta dopo il limite temporale dell’apertura del dibattimento.

Gli Ermellini, nel dichiarare inammissibile il motivo, non si sono soffermati sull’aspetto temporale della compensazione (avvenuta successivamente all’apertura del dibattimento) ma hanno esaminato l’aspetto proprio della compensazione statuendo che “la compensazione invocata dal ricorrente non sarebbe funzionale all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13” .  Ciò in quanto il predetto dettato normativo, <<che fa espresso riferimento al “pagamento”, in esso includendo anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa, non consente di includervi l’ipotesi della compensazione legale che, come noto, rientra, per espressa qualificazione del codice civile, tra i “modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento”, ovvero, in altri termini, diversi proprio dal pagamento.>>.

In definitiva la successiva compensazione, pur essendo un modo di estinzione dell’obbligazione, non costituisce causa di non punibilità per il reato di omesso versamento giacché il riferimento  normativo è all’effettivo pagamento del debito.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9903/2020, ha ripreso un argomento particolarmente dibattuto dalla Dottrina e oggetto di  posizioni spesso contrastanti in Giurisprudenza: la valenza indiziaria ed il conseguente utilizzo delle dichiarazioni di terzi assunte in sede extraprocessuale.

I Giudici di Legittimità hanno statuito che:” la valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni di terzi anche in favore della parte contribuente costituisce, infatti, concreta attuazione dei principi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e garantisce il principio di parità delle armi processuali, nonché l’effettività del diritto di difesa.” 

Come accennato questa pronuncia si pone in contrasto con il principio più volte espresso dalla Giurisprudenza di Legittimità secondo cui “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 D.l.gS 546/92 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice”.

Il caso sottoposto al vaglio di Legittimità riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente che, sebbene non avesse dichiarato redditi e non avesse svolto attività lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti bancari dalla stessa “accesi” presso vari istituti di credito. Rigettato il ricorso e respinto il gravame la contribuente si è rivolta alla Suprema Corte che ha accolto il ricorso cassando, con rinvio, la sentenza impugnata.

A detta degli Ermellini i Giudici di Seconde Cure hanno omesso di spiegare i motivi per cui hanno ritenuto inidonee tutte le prove documentali prodotte dalla contribuente per giustificare le movimentazioni bancarie e dimostrare che le singole operazioni bancarie dovessero essere sottratte ad imposizione, così incorrendo sia nel vizio di violazione di legge che nel vizio di motivazione. Nel particolare la Corte ha ritenuto dovesse essere data “valenza indiziaria” alla dichiarazione giurata resa da un terzo in sede extraprocessuale e prodotta in giudizio, giusta la quale quest’ultimo  dichiarava di aver “dato” in contanti alla contribuente medesima somme di denaro a titolo di liberalità, per consentirle di soddisfare esigenze personali proprie e della di lei madre.

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Con la Sentenza n. 11959/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: << i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”>>.

La vicenda trae origine dalla condotta di un dipendente di una società di telecomunicazioni il quale, nel presentare le dimissioni per essere assunto da un’altra azienda operante nel medesimo settore, aveva restituito il notebook aziendale con l’hard disk formattato, senza traccia dei files originariamente esistenti. Ciò aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e, in aggiunta, i files in questione erano stati poi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato sul computer da lui utilizzato nella nuova azienda; ciò aveva suggerito che egli si fosse illegittimamente impossessato dei files dell’ex datore di lavoro.

Il dipendente, ricorrendo innanzi la Corte di Cassazione, a seguito della condanna in appello per appropriazione indebita, contestava l’inapplicabilità del reato in quanto il file informatico non poteva essere inteso come cosa mobile; pertanto, a detta del ricorrente, giuridicamente non era ipotizzabile una materiale presa di possesso con sottrazione al proprietario.

La giurisprudenza antecedente alla pronuncia di cui in oggetto negava fermamente la possibilità che il dato informatico fosse una cosa mobile sicché escludeva la configurabilità di vari reati sulla considerazione che la particolare natura dei documenti informatici costituisse un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (l’apprensione del bene con sottrazione al proprietario).

Con la pronuncia in esame i Giudici di Legittimità, per poter giungere a sostenere che il file è una cosa mobile, ricorrono ad un ragionamento logico-giuridico che “forza” la definizione di bene mobile idoneo ad essere fraudolentemente sottratto. In particolare, osserva la Corte che: ” il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse”.

In conclusione secondo gli Ermellini l’elemento della materialità e della tangibilità, della quale l’entità digitale è sprovvista, perde notevolmente peso giacché il dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosa. A questo riguardo, “va considerata la capacità dei files di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, per essere “custodito in ambienti virtuali”; caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione. In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo”.

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9336/2020, ribadendo quanto previsto nella sentenza n. 433/2013, ha statuito che “l”interposizione fittizia e meramente apparente costituisce indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta devono essere imputati all’interponente, quindi all’effettivo possessore per interposta persona del reddito.”

La vicenda riguarda un accertamento di maggior reddito di partecipazione in una società di persone sul presupposto dell’interposizione fittizia, nella distribuzione degli utili sociali, di una società di capitali alla quale il contribuente aveva ceduto l’usufrutto sulle quote della s.n.c.. La sentenza della C.T.R. della Lombardia sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte pone l’accento non sul fatto che l’interponente sia stato colto nel possesso del reddito, ma sul fatto che l’interposizione, essendo stata fittizia e meramente apparente, abbia costituito indizio grave e sufficiente per ritenere che i redditi formalmente imputati all’interposta avrebbero dovuto essere imputati invece all’interponente, effettivo “possessore per interposta persona” del reddito.

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato che l’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 600/1973– in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e’ l’effettivo possessore per interposta persona- non esclude il caso di interposizione fittizia in quanto richiama tutti i casi di interposizione, compresa quella reale nella quale l’imputazione del reddito all’effettivo titolare richiede un apposito atto traslativo e sulla quale il caso si era posto.

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In tema di notifica delle cartelle di pagamento consegnate a soggetti che non sono il destinatario dell’atto, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8700/2020, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “Non incide sull’applicabilità dell’art. 60 del D.P.R 600/1973 la circostanza secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto”.

Nel caso di specie, una S.r.l. proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo di beni mobili registrati eccependo, tra gli altri, un vizio di notifica delle tre prodromiche cartelle di pagamento; notifica non avvenuta direttamente a mani del destinatario (il legale rappresentante della società) bensì del figlio convivente e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti, senza il successivo invio della raccomandata informativa.

Accogliendo il ricorso della società, la Corte di Cassazione ha riaffermato che l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., l’invio della raccomandata informativa “anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia.” Si tratta di un adempimento essenziale della notifica “che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”.

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