Sentenze di Cassazione

In tema di accertamento per imposte sui redditi basato su verifiche di conti correnti bancari, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9423/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha statuito che: “l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”. 

In altri termini, avuto riguardo all’onere della prova, gli Ermellini hanno ritenuto necessaria l’indicazione e la dimostrazione da parte del contribuente della provenienza e della destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi; di contro, a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente deve corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9106/2020,  accogliendo il ricorso di una contribuente fondato su un vizio formale della cartella di pagamento, ha riaffermato il principio enunciato nella sentenza n.33565/2018 giusta il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8,comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” .

Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento, emessa in vigenza del dettato normativo ut supra citato, recava solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche il soggetto persona fisica responsabile  del procedimento di iscrizione a ruolo cui il contribuente poteva rivolgersi in guisa da rendere “personale” il rapporto. Tale mancanza è stata ritenuta dai Giudici di Legittimità dirimente ai fini della cassazione, peraltro senza rinvio, della sentenza emessa dalla CTR della Campania di segno diametralmente opposto.

Link Ordinanza

 

Interessante pronuncia in tema di operazioni inesistenti. La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8919/2020, ha chiarito che, assolta da parte dell’Amministrazione Finanziaria la prova, anche indiziaria, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, graverà sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettività e non sarà sufficiente esibire i pagamenti del corrispettivo spesso utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Del pari, con riferimento all’I.V.A., il diritto alla detrazione dell’imposta non può, sicuramente, farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, “l’inerenza dell’operazione all’impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell’I.V.A. corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all’attività dell’impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza”.

Link Ordinanza.

In tema di prescrizione della cartella esattoriale, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8890/2020, in linea con la giurisprudenza già consolidata, ha statuito che: “la scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma non importa, al contrario di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali, una trasformazione della prescrizione in decennale; cosi che il termine di prescrizione, pur dopo la definitività della cartella, rimane quello proprio di ciascun credito, e nella fattispecie, rimane quinquennale, come è per le sanzioni amministrative.”

In altri termini secondo i Giudici di Legittimità lo spirare del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma, a differenza di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali (ad esempio una sentenza che decide un contenzioso determinando maggiori somme da corrispondere),  non comporta una trasformazione della prescrizione in decennale; sicché detto termine, nonostante la definitività della cartella per mancata impugnazione, rimane nella sua singolarità quello proprio di ciascun credito.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13660/2020, pronunciandosi sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme accumulate dall’indagato presso un fondo pensione ha statuito che “gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita e, pertanto, in caso di reati tributari, le somme di denaro in essi confluite sono soggette all’ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.”

In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto inapplicabile in ambito penale relativamente alla materia del sequestro preventivo di crediti ai fini della successiva confisca , la disciplina di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 545 c.p.c. per i crediti derivanti da fondi pensioni di previdenza complementare ad accumulo giacché non immediatamente e direttamente riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa “non foss’altro perché esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento dell’ età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.”. 

Link Sentenza

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13149/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto :”il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.”

L’istituto della compensazione tributaria, definito dallo Statuto del Contribuente come una modalità di estinzione di un’obbligazione tributaria, consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Posto ciò, i Giudici di Legittimità, hanno chiarito che i reati previsti dall’art. 10 quater D.lgs. n. 74/2020 sono integrati non solo nelle ipotesi in cui, mediante la compensazione di un credito non spettante o inesistente, si omette il versamento di imposte dirette o sul valore aggiunto, ma in tutti i casi nei quali la condotta porta al versamento di una somma inferiore a quella dovuta, indipendentemente dal titolo delle componenti dovute omesse. In altri termini è l’indebita compensazione del credito non spettante od inesistente in misura superiore alla soglia di punibilità ad integrare la fattispecie delittuosa essendo irrilevante la natura delle imposte (dirette od indirette), contributi premi e tasse oggetto di compensazione.

Link Sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13628/2020,  occupandosi di effetti retroattivi dell’ammissione al concordato preventivo, ha statuito che “la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori…omissis…”

Link Sentenza

 

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1069/2020, pronunciandosi in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L.f.), ha affrontato la connessa questione del rapporto tra attività e passività

I Giudici di legittimità, affermando che ciò che rileva ai fini della declaratoria di fallimento è la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute”, hanno chiarito che lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”.

Link Ordinanza

Per la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8995/2020) rischia la confisca della casa l’imprenditore accusato di frode fiscale. La normativa  relativa all’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/73. come modificato dall’art. 52 del D.L. 69/2013, fa riferimento “all’unico immobile del debitore” e giammai alla prima casa. In altri termini la questione attiene alla consistenza quantitativa (unico immobile) del patrimonio del debitore e non semplicemente la qualificazione del singolo immobile (prima casa) oggetto di pignoramento. D’altro canto la norma ut supra richiamata non stabilisce un principio di impignorabilità “assoluta” bensì essenzialmente “relativa” essendo riferita soltanto all’espropriazione operata dal Fisco per debiti tributari.

Gli Ermellini, hanno chiarito che: “… omissis … per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.”

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5160/2020, nel dichiarare illegittima l’integrazione in appello dei motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni, ha statuito che “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse , sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo.”. 

In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità, il processo tributario di appello non consente all’A.F. di dedurre aspetti diversi rispetto a quelli esposti nell’accertamento in guisa da mutare i termini della contestazione. Da qui discende il principio secondo cui l’avviso di accertamento deve contenere nel dettaglio le ragioni della pretesa, dovendosi escludere che l’A.F. possa poi integrarle giudizialmente.

Link Ordinanza

 

WhatsApp WhatsApp