Sentenze di Cassazione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Ord. n. 25317/20) il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non ha provveduto al pagamento del debito non è legittimato a proporre istanza di fallimento in danno del debitore principale.

I Giudici di Legittimità, partendo dall’assunto che, ai fini dell’istanza di fallimento, non è strettamente necessario che il creditore vanti una pretesa monetaria, potendo la posizione soggettiva estrinsecarsi altresì nella consegna di cose e soffermandosi sulla natura del creditore del soggetto agente idonea a manifestarsi in modo utile nel concorso, hanno ripreso un recente arresto giurisprudenziale a mente del quale “in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.”. In altri termini l’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se sia già avvenuto il pagamento e nei limiti di questo; pagamento che configura il fatto costitutivo del diritto  al regresso o della modifica in sede di surrogazione.

In conclusione, quindi, il fideiussore, che al momento della dichiarazione di fallimento del debitore principale non abbia ancora adempiuto e che vuole assicurarsi la tutela del suo eventuale diritto di rivalsa, non può presentare la domanda di ammissione al passivo, ancorché in via condizionale, non avendo in ogni caso titolo per essere ammesso neanche con riserva. Quindi, fino a quando non ci sia stato il pagamento non v’è alcun credito, se non in via del tutto eventuale, del fideiussore da far valere nei confronti del fallito.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26529/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di ottenere l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p. in pendenza del debito tributario oggetto della fattispecie di reato.

La vicenda tra origine dal ricorso  proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona con cui era stata applicata all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). La Procura Generale ricorrente adduce la violazione dell’art. 13-bis del suddetto Decreto Legislativo attesa la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario; pagamento che costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’accesso al rito alternativo e sul quale nessuna verifica era stata condotta da parte del Pubblico Ministero e dell’Autorità Giudiziaria.

La Suprema Corte, ritenendo fondata la doglienza posta a fondamento del ricorso, osserva come il ricorrente abbia richiamato il secondo comma dell’art. 13-bis del D.Lgs n. 74/2000 il quale ammette l’imputato al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. solo “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (comma 1)  ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento operoso

La Corte, quindi, conclude affermando che, dalla lettura della superiore norma in combinato disposto al precedente art. 13, l’adempimento integrale del debito viene disciplinato da quest’ultima disposizione quale condizione di non punibilità e dal successivo art. 13-bis come circostanza attenuante (al primo comma) e come presupposto ai fini dell’ammissione al rito oggetto dell’art. 444 c.p.p. (al secondo comma).

In altri termini, nella fattispecie di reato (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) oggetto della questione posta all’attenzione della Corte, il pagamento integrale del debito tributario nelle diverse forme previste dagli articoli 13 e 13/bis del D.Lgs. n. 74/2000 comporta:

  1. la non punibilità del reato se il debito tributario viene integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (art. 13 comma 2);
  2. la riduzione della pena e l’esclusione delle pene accessorie quando, prima dell’apertura del dibattimento,  i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. (art. 13/bis comma 1);
  3. solo in quest’ultimo caso, a mente del comma 2 dello stessp art. 13/bis, all’imputato è riconosciuta la possibilità del c.d. “patteggiamento” (art. 444 C.p.P.)

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Con la Sentenza n. 20901/2020 la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento secondo il quale: “il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA (…) esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura”, hanno ritenuto astrattamente configurabile il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione.

In altri termini la Corte, uniformandosi al proprio arresto giurisprudenziale, ha puntualizzato che l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità della fattispecie delittuosa ut supra citata la quale, nel riferirsi all’uso di f.o.i., non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22486/2020, ha statuito che la bancarotta documentale ed il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili concretizzano una ipotesi di concorso formale di reati e, ove processualmente trattati congiuntamente, e non configurano alcuna possibile preclusione sostanziale in termini di violazione del divieto di bis in idem.

La vicenda origina dalla acclarata, sia in primo che in secondo grado, responsabilità penale di due amministratori di fatto di una società per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Gli imputati, secondo l’accusa, avrebbero dapprima distratto i beni sociali e, successivamente, occultato le scritture contabili al precipuo fine di impedire l’accertamento della condotta distrattiva.

Proponendo Ricorso per Cassazione, tra gli altri, la difesa eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem sul presupposto argomentativo della già intervenuta condanna di uno dei due, per i medesimi fatti (occultamento delle scritture contabili) dinanzi alla stessa Corte territoriale nell’alveo, tuttavia, di un differente procedimento penale, in relazione ad una contestata associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 5 (Omessa dichiarazione), 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 10 del D.lgs n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili). 

Secondo gli Ermellini le condanne riportate dal ricorrente per i reati fiscali – nello specifico quello di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all’art. 10 del D. Lgs 74/2000 – e per i reati fallimentari non costituisce alcuna violazione del ne bis in idem uniformandosi, così, alla statuizione delle Sezioni Unite (Cass, SU, n. 34655 del 28/6/2005, n. 231799-01) giusta la quale:” ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.”.

Detto orientamento trova conforto anche dalla Corte Cost. (Sent. n. 200/2016), la quale ha, altresì, specificato  che ” il fatto è il medesimo anche quando sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.”

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Spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione decidere se, decorso il termine di decadenza del potere di accertamento senza alcuna contestazione, il credito indicato dal contribuente in dichiarazione diventi definitivo e, di conseguenza, cristallizzato. La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 15525/2020 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della questione di particolare importanza con riferimento alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dovendosi valutare se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria non precluda alla stessa il potere contestare il credito esposto in dichiarazione ovvero se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi una diversa conclusione

La vicenda origina dalla richiesta avanzata dalla curatela di un fallimento all’Agenzia delle Entrate tendente al rimborso di un credito IVA maturato nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L’Ufficio ha invitato il curatore a depositare ulteriore documentazione, evidenziando che, nelle more, il rimborso doveva ritenersi sospeso. Tale invito è stato interpretato alla stregua di un diniego e, come tale, è stato impugnato innanzi alla CTP.
I Giudici di Prime Cure, accogliendo le doglianze della curatela, hanno ritenuto il credito cristallizzato a seguito della intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento senza che la stessa avesse mosso alcuna contestazione; pronuncia questa confermata anche in Secondo Grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che i termini decadenziali si applicherebbero unicamente alle attività di accertamento e non anche a quelle con cui essa contesti un suo presunto debito.

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13505/2020, ha ribadito il principio in base al quale la presunzione legale di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 “consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.”(cfr. Cass. sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20981).

Ed ancora, la stessa Corte si è uniformata all’orientamento, ormai consolidato, giusta il quale “la prova a carico del contribuente volta a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili deve essere non generica ma analitica per ogni versamento bancario” (vedi ex multis Cass., sez. 5, 29 luglio 2016 n. 15857). 

 La vicenda trae origine da un avviso di accertamento,  scaturito da verifiche bancarie (ex art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73 e art. 51, comma 2, DPR n. 633/72), con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione presentata da un imprenditore per l’anno d’imposta 2004 recuperando a tassazione maggiori ricavi costituiti da prelievi e versamenti non giustificati anche su un conto corrente cointestato dal contribuente con l’allora convivente. L’Ufficio, soccombente in primo e in secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte che, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di Seconde Cure.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15378/2020, riprendendo l’arresto giurisprudenziale, ha ribadito l’illegittimità e la conseguente annullabilità della cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto, nella qualità di coobbligato in solido ex artt. 36 D.P.R n. 602/73 e 2495 c.c., all’ex socio unico e rappresentante legale di una S.r.L., successivamente posta in liquidazione, le maggiori imposte accertate alla società. Ciò in base al consolidato orientamento giusta il quale ” la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.”(Cass. n.7327/2012; conf. Cass. nn. 29969/2019, 17020/2019). 

La vicenda trae origine dal ricorso proposto, per l’appunto, dal socio unico e rappresentante legale di una S.r.L. avverso una cartella di pagamento afferente i debiti tributari della società motivata dal generico riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima. I Giudici di Prime e Seconde Cure hanno respinto le doglianze del ricorrente il quale ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri, la mancata emissione in suo danno uno specifico atto che accertasse in concreto la responsabilità ex art. 36 DPR n. 602/73 per i debiti di natura tributaria della società, essendosi l’Agenzia limitata esclusivamente ad iscrivere gli importi direttamente accertati alla società.

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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13531/2020, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha affermato che:“ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia.”  

La vicenda tra origine da un ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle normali imposte di registro ipotecarie e catastali a seguito della revoca del beneficio fiscale richiesto per la prima casa. Ciò sul presupposto della asserita non veridicità della dichiarazione, resa dalla contribuente al momento della stipula dell’atto di compravendita, di non possedere altre abitazioni nel Comune di residenza. dalle indagini condotte dall’Ufficio, invece, la stessa risultava proprietaria di una unità immobiliare adibita, tuttavia, a studio professionale. Soccombente sia in Primo che in Secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte che, sulla base del principio di diritto  ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20089/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che:” il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in I. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.” 

La vicenda tre origine dall’impugnazione, da parte di un imprenditore, della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavorati dipendenti.

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Con Ordinanza n. 11304/2020 la Suprema Corte di Cassazione, in merito alla responsabilità del liquidatore in ipotesi di incapienza dell’attivo e di conseguente cancellazione della società, ha affermato il seguente principio di diritto:in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali,, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.”

La vicenda trae origine da un atto citazione presentato dalla Fondazione Enasarco nei confronti del liquidatore di una S.r.l., tendente all’accertamento della responsabilità di quest’ultimo per non aver adempiuto il proprio mandato con correttezza e buona fede  e per aver omesso di richiedere il fallimento in proprio della società da lui amministrata. Ottenuto un pronunciamento favorevole il Primo Grado la Fondazione Enasarco si è vista ribaltare la decisione dalla Corte di Appello di Roma, che non ha ravvisato profili di responsabilità del liquidatore, ed è stata costretta a proporre ricorso in Cassazione.

Nel caso de quo, gli Ermellini hanno cassato la sentenza con rinvio ai Giudici di Seconde Cure, affermando la responsabilità del liquidatore che ha provveduto al pagamento di debiti sociali in palese violazione del principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale assistito da causa di prelazione ancorché non iscritto nel bilancio finale di liquidazione ma comunque liquido ed esigibile.

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