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Il Consiglio dei ministri il 6 aprile 2020, ha approvato il D.L. c.d. “Liquidità” avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia”.

Il decreto, tra l’altro, prevede “lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie”.

Al momento non è stato pubblicato il testo. Relativamente alla sospensione de termini sembrerebbe che questa sia una estensione di quanto disposto dall’art. 83 del Decreto c.d. “Cura Italia”.

Link Comunicato Stampa n. 39

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra emarginata, fornisce i primi chiarimenti in tema di sospensione dei termini di impugnativa dell’avviso di accertamento in presenza di istanza di accertamento con adesione. In particolare:

“Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997;
• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.”.

Link Circolare.

In merito alla sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, disposta dall’art. 67, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  delle “attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza….”, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, ha chiarito che, relativamente alle istanze formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, per non incorrere nell’automatica sospensione della loro trattazione il professionista istante dovrà aver cura di indicare espressamente e documentare i casi in cui detta richiesta rientri in una delle eccezioni individuate dall’art. 83, comma 3, lettera a) del ripetuto decreto legge n. 18 del 2020 cui il legislatore riconosce il carattere di urgenza.

In allegato i chiarimenti, corredati di specifiche indicazioni, dell’Agenzie delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia.

AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTANTE EX ART. 492 BIS CPC E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

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