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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19641/2020, è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità per l’ex socio di una S.r.l., estinta e cancellata dal registro delle imprese, di chiedere, per l’intero o pro quota, il rimborso del credito IVA.

La vicenda trae origine dal diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del rimborso Iva chiesto dal liquidatore di una S.r.l. in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Contro detto diniego l’interessato, in qualità di socio e di liquidatore, aveva proposto ricorso alla CTP che lo aveva totalmente accolto. Tuttavia la decisione di Prime Cure però, era stata parzialmente riformata dalla CTR sul presupposto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l’estinzione della medesima, sicché i rapporti facenti capo alla stessa erano ormai riferibili ai soci. Conseguentemente il ricorrente era legittimato a ottenere il rimborso solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 1100 e seguenti c.c. e sostenendo che, nel caso di specie, con la cancellazione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell’ambito della comunione ereditaria sui beni appartenenti alla società cancellata e, di conseguenza, doveva essere riconosciuto a ciascun socio il diritto al rimborso del credito IVA per la totalità e non solo pro quota.

La Suprema Corte, nell’affrontare la questione, ha preliminarmente affermato che è opportuno riferirsi alla qualità individuata dal ricorrente con la proposizione del ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società. Sotto questo profilo gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto che:” l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società, con la conseguenza che è inammissibile l’originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore.”. 

Diversa è invece la conclusione cui è giunta la Corte con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della S.r.l.. Infatti, riprendendo altresì un recentissimo arresto giurisprudenziale, i Giudici di Legittimità hanno ribadito che:” qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.”. 

Ne consegue, quindi, che il contribuente, nella qualità di ex socio, può legittimamente agire per ottenere il rimborso del credito IVA della società estinta, non solo in misura della propria quota di partecipazione societaria, ma per l’intero importo del credito a questa spettante.

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, erano già intervenute le SS.UU  (Sent. nn. 6070 e 6072 del 2013)  facendo un preciso distinguo per le ipotesi in cui l’ex socio agiva per un debito ovvero per un credito della società. Nel caso di un credito, in particolare, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, le Sezioni Unite avevano statuito che “il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa.”.

Link Sentenza.

Interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Sent. n. 25106/2020).

Con la Sentenza n. 25106/2020 i Giudici di Legittimità, riprendendo alcuni recenti arresti giurisprudenziali, hanno ribadito che:

– nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti qualora i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato” bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 109 del  D.P.R. n. 917/1986. (Cass.Civ. 30/10/2018 n. 27566).

Ed ancora che:

1- l’A.F. ha l’onere di offrire sia la prova dell’oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in un’evasione dell’imposta;

2- l’A.F., ai fini della consapevolezza, deve provare, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale e che disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

3- incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza. (Cass.Civ. 20/04/2018 n. 9851)

Link Sentenza

In materia fallimentare, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18531/2020, si è pronunciata relativamente alla valenza probatoria degli estratti di ruolo.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, pronunciata dal Tribunale di Catania su istanza della Procura della Repubblica,  sul presupposto dell’esistenza delle condizioni soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d’insolvenza.

Pronunciandosi sull’opposizione alla declaratoria di fallimento, i Giudici di Seconde Cure hanno confermato quanto statuito dal Tribunale sul presupposto che: 1) il reclamante è un imprenditore commerciale ed a nulla rileva la qualità di agente di commercio, la quale non sarebbe incompatibile con quella di imprenditore commerciale ed in ogni caso l’imprenditore commerciale individuale sarebbe identificato dall’esercizio effettivo dell’attività; 2) l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L.F. ricade sull’imprenditore e tale onere non risulta essere stato soddisfatto non essendo stata fornita la relativa prova; 3) l’esposizione debitoria emerge dagli estratti dei ruoli, costituenti prova di un indebitamento di almeno € 400.000,00, per la parte non contestata. Avverso la suddetta sentenza, l’interessato aveva promosso ricorso in sede di legittimità censurando, tra gli altri motivi, l’idoneità degli estratti di ruolo a fornire adeguata prova delle posizioni debitorie di natura tributaria in capo al fallendo.

Preliminarmente i Giudici di Legittimità hanno ripreso il recente orientamento secondo cui, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, Legge Fall., l’imprenditore è tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi così come approvati e depositati nel registro delle imprese. In mancanza dei bilanci approvati e depositati, il giudice può motivatamente non tenere conto di quelli prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Ciò posto la Suprema Corte, respingendo le doglianze del ricorrente, ha riaffermato come “l’estratto di ruolo costituisca una fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.”.

Tale documento – ha continuato la Corte richiamando diversi arresti giurisprudenziali – è idoneo a provare lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento nonché, eventualmente, a dimostrare l’esistenza di debiti tributari ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare.

Link Ordinanza

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Ord. n. 25317/20) il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non ha provveduto al pagamento del debito non è legittimato a proporre istanza di fallimento in danno del debitore principale.

I Giudici di Legittimità, partendo dall’assunto che, ai fini dell’istanza di fallimento, non è strettamente necessario che il creditore vanti una pretesa monetaria, potendo la posizione soggettiva estrinsecarsi altresì nella consegna di cose e soffermandosi sulla natura del creditore del soggetto agente idonea a manifestarsi in modo utile nel concorso, hanno ripreso un recente arresto giurisprudenziale a mente del quale “in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.”. In altri termini l’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se sia già avvenuto il pagamento e nei limiti di questo; pagamento che configura il fatto costitutivo del diritto  al regresso o della modifica in sede di surrogazione.

In conclusione, quindi, il fideiussore, che al momento della dichiarazione di fallimento del debitore principale non abbia ancora adempiuto e che vuole assicurarsi la tutela del suo eventuale diritto di rivalsa, non può presentare la domanda di ammissione al passivo, ancorché in via condizionale, non avendo in ogni caso titolo per essere ammesso neanche con riserva. Quindi, fino a quando non ci sia stato il pagamento non v’è alcun credito, se non in via del tutto eventuale, del fideiussore da far valere nei confronti del fallito.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26529/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di ottenere l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p. in pendenza del debito tributario oggetto della fattispecie di reato.

La vicenda tra origine dal ricorso  proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona con cui era stata applicata all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). La Procura Generale ricorrente adduce la violazione dell’art. 13-bis del suddetto Decreto Legislativo attesa la mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del debito tributario; pagamento che costituisce presupposto indispensabile ai fini dell’accesso al rito alternativo e sul quale nessuna verifica era stata condotta da parte del Pubblico Ministero e dell’Autorità Giudiziaria.

La Suprema Corte, ritenendo fondata la doglienza posta a fondamento del ricorso, osserva come il ricorrente abbia richiamato il secondo comma dell’art. 13-bis del D.Lgs n. 74/2000 il quale ammette l’imputato al rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. solo “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie (comma 1)  ovvero attraverso l’istituto del ravvedimento operoso

La Corte, quindi, conclude affermando che, dalla lettura della superiore norma in combinato disposto al precedente art. 13, l’adempimento integrale del debito viene disciplinato da quest’ultima disposizione quale condizione di non punibilità e dal successivo art. 13-bis come circostanza attenuante (al primo comma) e come presupposto ai fini dell’ammissione al rito oggetto dell’art. 444 c.p.p. (al secondo comma).

In altri termini, nella fattispecie di reato (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) oggetto della questione posta all’attenzione della Corte, il pagamento integrale del debito tributario nelle diverse forme previste dagli articoli 13 e 13/bis del D.Lgs. n. 74/2000 comporta:

  1. la non punibilità del reato se il debito tributario viene integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (art. 13 comma 2);
  2. la riduzione della pena e l’esclusione delle pene accessorie quando, prima dell’apertura del dibattimento,  i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. (art. 13/bis comma 1);
  3. solo in quest’ultimo caso, a mente del comma 2 dello stessp art. 13/bis, all’imputato è riconosciuta la possibilità del c.d. “patteggiamento” (art. 444 C.p.P.)

Link Sentenza

Con risposta ad Interpello n. 327 avente ad oggetto:” Superbonus – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio.)”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

L’istante, rappresentando di essere residente in un immobile facente parte di un edifico quadri familiare e di detenere l’immobile in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019, ha chiesto lumi circa la possibilità di sfruttare gli incentivi fiscali previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e se, inoltre, gli stessi incentivi spettino per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio limitatamente alla sola porzione dell’unità quadri familiare ove è ubicato l’appartamento in cui abita.

In risposta l’Agenzia delle Entrate, ha confermato la possibilità di poter godere del Superbonus del 110% anche in forza di un comodato, purché regolarmente registrato e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario; così ribadendo quanto contenuto nella circolare n. 24 E dell’ 8/08/2020, allorché aveva già precisato che:” fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione. “

Invece, avuto riguardo ai lavori di tinteggiatura delle pareti esterne, l’Agenzia ha precisato che il contribuente potrà eventualmente fruire solo della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 (cd. bonus facciate).

Interpello n. 327 del 09/09/2020

Con risposta ad interpello n. 325 avente ad oggetto:” Superbonus – detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche – Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)” , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

La norma interessata dall’interpello è all’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2012 il quale prevede espressamente che:” qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare”.
In particolare il contribuente ha chiesto all’Ufficio se i limiti del credito previsit dalla norma ut supra citata possano essere elevati al 110% in favore di promissari acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nell’anno 2018 ma la cui consegna ed acquisto con rogito avverrà entro Ottobre 2020. L’istante ritiene di poter beneficiare di tale agevolazione in quanto la stessa spetta anche per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – e, conseguentemente, di poter richiedere all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, quale alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante.
L’Agenzia delle Entrate interpellata, richiamando quanto già statuito nella circolare n. 24 E pubblicata l’8/08/2020, ha ribadito che:” l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 nel rispetto di tutte le condizioni richieste e di ogni altro adempimento previsto che non sono oggetto della presente istanza di interpello. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.”.
In ordine, invece, alla possibilità che l’impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, l’Agenzia rammenta che quest’ultimo costituisce, senz’altro, una richesta legittima del contribuente che sostiene le spese ma detta richiesta deve essere necessariamente condivisa con il fornitore, rientrando tale accordo nelle ordinarie dinamiche dei rapporti commerciali. Sicché se il fornitore non è d’accordo non è prevista alcuna sua costrizione normativa e, quindi, sarà il contribuente a fruire del credito fatta salva, in ogni caso, la possibilità di cederlo a terzi.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicato del 18/08/2020, ha risposto alle domande più frequenti (FAQ) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti Decreti c.d. “Cura Italia”(n. 18/2020) e “Rilancio”(n. 34/2020).

Nello specifico, il Decreto Agosto, come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/08/2020, differisce al 15 ottobre- prima era il 31 agosto- il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agente di avviare azioni cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).  Differimento che interessa anche gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della Riscossione.

Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non possono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.  Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020.  I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Invero nessun intervento sui termini di scadenza della c.d. “rottamazione/ter” e del “saldo e stralcio” che rimangono fissati al 10 dicembre 2020 senza che sia applicabile la tolleranza di 5 giorni.

Ed ancora fino al 15 ottobre 2020 sono sospese le verifiche di inadempienza a cura della P.A. prima di disporre i pagamenti di importi superiori a cinquemila euro mentre quelle operate prima della disposta sospensione sono prive di alcun effetto se l’Agente della Riscossione non ha proceduto alla notifica dell’atto di pignoramento.

Con la Sentenza n. 20901/2020 la Suprema Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento secondo il quale: “il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA (…) esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura”, hanno ritenuto astrattamente configurabile il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione.

In altri termini la Corte, uniformandosi al proprio arresto giurisprudenziale, ha puntualizzato che l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità della fattispecie delittuosa ut supra citata la quale, nel riferirsi all’uso di f.o.i., non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

Link Sentenza

 

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