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Ai fini del calcolo del compenso del curatore, deve ritenersi incluso nell’attivo fallimentare anche il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile a seguito di procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario. Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1175/2020.

Nella buona sostanza i Giudici di Legittimità, pur riaffermando la regola generale secondo la quale, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento, non può ricomprendersi nel’attivo realizzato il valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, hanno tenuto a precisare che detta previsione viene meno allorché il curatore, nell’ambito della predetta procedura, abbia svolto “un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita”.

 

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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 474/2020, ha affermato che  l’A.F. è tenuta a rispettare il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Stato del Contribuente per l’emissione dell’avviso di accertamento anche in caso di controllo fiscale eseguito a seguito di accesso, sia pur breve, presso la sede della società contribuente.

I Giudici di Legittimità hanno, inoltre, stabilito che l’imminente decadenza della pretesa tributaria non costituisce valida ragione d’urgenza giacché si tratta di circostanza oggettivamente prevedibile in quanto dipendente dall’organizzazione che si è data l’Ufficio che ha emesso l’atto.

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 31476/2019) “il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore.“.

In altri termini ritiene la Corte che “le pronunce (anche di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro l’agente della riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell’ente impositore indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall’agente a norma dell’art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999 («nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi»), ma non costituisce requisito per l’opponibilità delle statuizioni.“.

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32427/2019, ha affermato la legittimità dell’accertamento bancario condotto sulla base delle movimentazioni del conto corrente di un congiunto prossimo del professionista, ritenendo elevata la probabilità che dette operazioni non giustificate possano essere riferibili allo stesso contribuente sottoposto a verifica.

In tal senso, i Giudici di Legittimità, hanno chiarito che, stante lo stretto rapporto familiare: “è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività”.

Link della Sentenza

Ai fini della determinazione dell’imposta evasa nel  reato di cui all’art. 5 D.lgs n. 74/2000, è legittimo considerare anche i costi deducibili sulla cui esistenza l’onere probatorio grava in capo all’interessato; costi che comunque devono essere certi e determinati in modo obiettivo e giammai presunti. E’questo il principio che emerge dalla Sentenza n. 230/2020 della Suprema Corte di Cassazione, depositata l’8/01/2020.

Secondo gli Ermellini non è legittimo “nemmeno in sede penale, presumere l’esistenza di costi deducibili in assenza quantomeno di allegazioni fattuali che rendano almeno legittimo il dubbio in ordine alla loro sussistenza…“.

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Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012) che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell’ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento riservato all’imprenditore non fallibile.

Secondo il Giudice delle Leggi,, che ha tratto vigore dall’inversione di tendenza espressa della Corte di Giustizia dell’U.E. con la nota sentenza “Degano Trasporti”, la norma de qua è in aperto contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto pone in essere un’ ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori non fallibili per i quali è esclusa la falcidia dell’IVA, ed imprenditori fallibili, legittimati a proporre il concordato preventivo ex art. 182-ter L.F., nella versione novellata con L. n. 232/2016, ai quali è invece consentita la falcidia senza alcuna limitazione circa la tipologia di tributo.

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La Cassazione, con sentenza n. 25919, del 15.10.2019 si è pronunciata in favore dell’acquirente in una compravendita immobiliare avente ad oggetto un’area di fatto inedificabile, perché sottoposta a vincolo di destinazione da oltre mezzo secolo prima mediante una convenzione non trascritta, così dirimendo il sopravvenuto contrasto tra le parti interessate (venditore, notaio, Amministrazione Comunale e acquirente stesso).  Nella fattispecie, riguardo a quest’area, il Comune aveva successivamente assegnato un indice di edificabilità, tant’è che all’acquirente era stato rilasciato un certificato di destinazione urbanistica, dal quale si evinceva che l’area risultava essere libera da qualsivoglia vincolo di destinazione. Il notaio autore della stipula del contratto di compravendita, dal proprio canto, eccepiva la non conoscibilità di detto vincolo, atteso che esso non risultava trascritto  nei registri immobiliari. In ultimo il venditore asseriva, per parte propria, che il vincolo di destinazione iniziale non poteva evincersi in alcun modo poiché era stato annullato da una successivo riconoscimento di edificabilità dell’area; riconoscimento derivante da un nuovo piano urbanistico prodotto dall’Amministrazione Comunale stessa. La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, riconosciuto all’acquirente il diritto alla restituzione del corrispettivo, a suo tempo versato, individuando, per contro, il Comune quale responsabile del rilascio della certificazione di destinazione urbanistica che qualificava l’area edificabile, senza tener conto del vincolo preesistente. Tale vicenda solleva, inevitabilmente, il problema dell’individuazione del range temporale da considerare ai fini degli accertamenti e/o delle indagini normalmente effettuati nelle compravendite immobiliari a garanzia dei diritti dei terzi che, evidentemente come nel caso di specie, supera la soglia ventennale. E ciò, non soltanto e ancor più, nel  caso di vincoli storico-artistici che, per loro stessa natura, possono essere vetusti e, di conseguenza, non risultare trascritti, ma anche nell’ipotesi di vincoli derivanti da convenzioni private, che pur non essendo trascritte, vincolano ugualmente le parti.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.30008/2019, ponendo fine al contrasto Giurisprudenziale insorto tra le Sezioni Semplici,  ha statuito che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha piena discrezionalità circa la scelta del legale cui fasi assistere in sede contenziosa.

Secondo gli Ermellini, permane l’obbligo in capo all’Agenzia di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato nei casi aventi notevole rilevanza, anche sotto il profilo economico, ovvero qualora la stessa Agenzia ne abbia stipulato specifica convenzione. Di contro l’Agenzia può rivolgersi ad avvocati del libero foro in tutti gli altri casi ed in quelli in cui l’Avvocatura medesima, sebbene ne abbia l’espressa riserva anche per convenzione, dichiari la propria indisponibilità ad assumerne il patrocinio.

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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 22409/2019, depositata il 6/09/2019, ha confermato il principio secondo cui, anche se si tratta di permuta, la riqualificazione della cessione di fabbricato da demolire in area edificabile è illegittima. In altri termini non è possibile presumere, sulla base di elementi meramente soggettivi, la mutazione dell’entità sostanziale di un fabbricato in  terreno suscettibile di destinazione edificatoria.

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Il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019 ha introdotto, tra le altre, una interessante novità in tema di controllo formale della dichiarazione Mod. UNICO. All’art. 36/ter è stato inserito il comma 3-bis giusta il quale l’Ufficio non è più legittimato a richiedere al contribuente i documenti relativi a informazioni che sono già disponibili all’interno dell’Anagrafe Tributaria od afferenti dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Permane invece la legittimazione alla richiesta qualora gli elementi di informazione in possesso dell’A.F. non siano conformi a quelli dichiarati dal contribuente oppure sussistano requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;58

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