Uncategorized

In allegato la Circolare n. 5/E del 20/03/2020 avente ad oggetto i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.

Nella predetta circolare si precisa che “l’intervenuto articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti: 
− in sede di acquiescenza all’atto ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di
giudizio.” 

In altri termini per il pagamento delle imposte dovute in dipendenza degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i quali sono sospesi i termini per ricorrere non è applicabile la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione». “La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa
riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.

Circolare n. 5/E 

In allegato il D.L. n. 18/2020, pubblicato nella G.U il 17 marzo, contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate contenente i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi.

DECRETO- LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

Risoluzione n. 12/E dell’Agenzia delle Entrare.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1069/2020, pronunciandosi in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L.f.), ha affrontato la connessa questione del rapporto tra attività e passività

I Giudici di legittimità, affermando che ciò che rileva ai fini della declaratoria di fallimento è la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute”, hanno chiarito che lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”.

Link Ordinanza

Per la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8995/2020) rischia la confisca della casa l’imprenditore accusato di frode fiscale. La normativa  relativa all’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 602/73. come modificato dall’art. 52 del D.L. 69/2013, fa riferimento “all’unico immobile del debitore” e giammai alla prima casa. In altri termini la questione attiene alla consistenza quantitativa (unico immobile) del patrimonio del debitore e non semplicemente la qualificazione del singolo immobile (prima casa) oggetto di pignoramento. D’altro canto la norma ut supra richiamata non stabilisce un principio di impignorabilità “assoluta” bensì essenzialmente “relativa” essendo riferita soltanto all’espropriazione operata dal Fisco per debiti tributari.

Gli Ermellini, hanno chiarito che: “… omissis … per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili.”

Link Ordinanza

WhatsApp WhatsApp