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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13660/2020, pronunciandosi sulla legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme accumulate dall’indagato presso un fondo pensione ha statuito che “gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei fondi pensione costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita e, pertanto, in caso di reati tributari, le somme di denaro in essi confluite sono soggette all’ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.”

In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto inapplicabile in ambito penale relativamente alla materia del sequestro preventivo di crediti ai fini della successiva confisca , la disciplina di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 545 c.p.c. per i crediti derivanti da fondi pensioni di previdenza complementare ad accumulo giacché non immediatamente e direttamente riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa “non foss’altro perché esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento dell’ età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un’attività lavorativa, tanto meno subordinata.”. 

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La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13149/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto :”il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.”

L’istituto della compensazione tributaria, definito dallo Statuto del Contribuente come una modalità di estinzione di un’obbligazione tributaria, consiste nella possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Posto ciò, i Giudici di Legittimità, hanno chiarito che i reati previsti dall’art. 10 quater D.lgs. n. 74/2020 sono integrati non solo nelle ipotesi in cui, mediante la compensazione di un credito non spettante o inesistente, si omette il versamento di imposte dirette o sul valore aggiunto, ma in tutti i casi nei quali la condotta porta al versamento di una somma inferiore a quella dovuta, indipendentemente dal titolo delle componenti dovute omesse. In altri termini è l’indebita compensazione del credito non spettante od inesistente in misura superiore alla soglia di punibilità ad integrare la fattispecie delittuosa essendo irrilevante la natura delle imposte (dirette od indirette), contributi premi e tasse oggetto di compensazione.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13628/2020,  occupandosi di effetti retroattivi dell’ammissione al concordato preventivo, ha statuito che “la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, e pertanto la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori…omissis…”

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In allegato la Circolare n. 10E/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto  i primi chiarimenti in merito al “Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”. 

Link Circolare n. 10E/2020.

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