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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15241/2020, ha escluso la configurazione del reato di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) nella vicenda che ha visto coinvolto un imprenditore reo di essersi limitato a versare, stante l’indisponibilità di risorse finanziarie, ai propri due dipendenti solo una parte della retribuzione rispetto a quella indicata nelle buste paga, riportando nel libro giornale della società l’intero importo dei compensi dovuti e, tuttavia, esponendo nel bilancio di esercizio, sotto la voce “debiti verso dipendenti”, le somme residue non corrisposte.

In particolare, gli Ermellini, nell’esaminare la fattispecie cassando senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato in appello, hanno affermato che la condotta punibile si realizza solo nelle ipotesi di difformità tra espressione contabile e realtà commerciale che siano confluite all’interno della dichiarazione fiscale essendo irrilevanti ai fini penali quelle irregolarità contabili in questa non recepite.

link Sentenza

L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), al precipuo fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o, nella misura del 30%, dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Con la Circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa.

In particolare, beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Tra i beneficiari rientrano, altresì, le strutture alberghiere e agrituristiche (a cui spetta il bonus a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente) e  gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Riguardo al periodo d’imposta, essendo il Decreto Rilancio entrato in vigore il 19 maggio 2020, l’A.F. precisa che, per i soggetti con periodo corrispondente all’anno solare, occorre fare riferimento a quello chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente, il riferimento è al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Inoltre, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (V. Circolare n. 8/2020). L’Agenzia chiarisce che per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), o, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Per quanto concerne la misura del credito lo stesso è stabilito in misura percentuale, pari al 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e nella misura pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. La circolare spiega nel dettaglio l’ambito oggettivo della norma.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento a quanto versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Al fine di poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Qualora il canone sia stato  versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Inoltre, la misura agevolativa spetta a condizione che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (V. Circolare n. 9E/2020). La circolare precisa che la condizione connessa alla riduzione del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta, oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o portato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure  ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione. La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate; il codice tributo da indicare è “6920”.

Nell’ipotesi in cui il credito sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento in cui la cessione è efficace  nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In pratica, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento fermo restando, però, l’intervenuto pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Circolare n. 14E/2020

Il 16 Giugno 2020, i contribuenti sono chiamati a versare, a titolo di primo acconto, la nuova IMU così come prevista dalla Legge di Bilancio 2020. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante; quindi l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Solo per il 2020, l’acconto si versa in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI; peraltro, in tutti i casi in cui la posizione immobiliare è cambiata rispetto al 2019, il contribuente può determinare l’acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi 6 mesi, applicando le aliquote della “vecchia” IMU, senza sommare l’aliquota TASI 2019. Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente nel mese di febbraio di quest’anno abbia ceduto la proprietà di un immobile (chiaramente diverso dalla prima casa), posseduto per l’intero anno 2019, egli potrà determinare l’acconto 2020 assumendo i due mesi di possesso e adottando le aliquote d’imposta IMU approvate nel 2019.

Per completezza si evidenzia che il Decreto Rilancio oltre ad aver esentato alberghi, pensioni e stabilimenti balneari, dal pagamento dell’acconto IMU 2020 ha riconosciuto ai Comuni la facoltà, causa emergenza COVI-19,  di differire per gli altri contribuenti la prima rata IMU. Pertanto si consiglia di consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli Comuni ove sono ubicati gli immobili di proprietà (o sui quali si vanta altro diritto reale) per accertarsi dell’effettiva scadenza del pagamento dell’acconto.

Circolare n. 1/DF.

In tema di accertamento per imposte sui redditi basato su verifiche di conti correnti bancari, la Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9423/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha statuito che: “l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”. 

In altri termini, avuto riguardo all’onere della prova, gli Ermellini hanno ritenuto necessaria l’indicazione e la dimostrazione da parte del contribuente della provenienza e della destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi; di contro, a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente deve corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato.

Link Ordinanza

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9106/2020,  accogliendo il ricorso di una contribuente fondato su un vizio formale della cartella di pagamento, ha riaffermato il principio enunciato nella sentenza n.33565/2018 giusta il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8,comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” .

Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento, emessa in vigenza del dettato normativo ut supra citato, recava solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche il soggetto persona fisica responsabile  del procedimento di iscrizione a ruolo cui il contribuente poteva rivolgersi in guisa da rendere “personale” il rapporto. Tale mancanza è stata ritenuta dai Giudici di Legittimità dirimente ai fini della cassazione, peraltro senza rinvio, della sentenza emessa dalla CTR della Campania di segno diametralmente opposto.

Link Ordinanza

 

In tema di reati tributari, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14738/2020, ha statuito che il Giudice non può autorizzare il trasferimento del denaro sequestrato al contribuente direttamente nelle Casse erariali per il pagamento delle rate afferenti la definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 6, d.l. n. 119 del 2018 (cd. “pace fiscale”). Secondo il Supremo Collegio, infatti, le somme sequestrate devono confluire nel Fondo unico di giustizia ed a questo sono vincolate. L’unica facoltà concessa all’autorità giudiziaria, in riferimento alle somme di danaro sequestrate,  è disporne la restituzione pura e semplice, in tutto o in parte, se e quando se ne verifichino le condizioni.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15652/2020, riprendendo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che “ai fini della configurabilità della bancarotta da reato societario – ex art. 223, c. 2, n. 1, R.D. 267/42-  rilevano anche le condotte che non abbiano da sole determinato, ma abbiano concorso a cagionare il dissesto, sia aggravando l’effetto di cause preesistenti, che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente.”.

L’interpretazione, offerta dagli Ermellini, muove le mosse dai principi generali in tema di causalità e sulla naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa.

Il concetto di dissesto rilevante in ambito penale fallimentare, deve essere inteso come “una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente”. In particolare, se tale situazione non viene contrastata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, comporterà l’aggravamento della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile e non evitata insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.

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L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 introduce un incentivo, sotto forma di detrazione d’imposta fino al 110%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo,  in relazione a taluni interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, delle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il primo luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021

La peculiarità dell’incentivo è data dalla facoltà concessa al soggetto fruitore di trasformarlo, alternativamente, in uno sconto di pari ammontare sul corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Nello specifico si tratta dei seguenti  benefici già previsti nel nostro ordinamento fiscale:

  1. a) il c.d. «ecobonus», introdotto con l’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 ed il «bonus impianti» per gli interventi di efficienza energetica espressamente previsti (clicca sul link con il testo dell’articolo);
  2. b) il c.d. «sismabonus» previsto dai commi da 1-bis a 1-septiesdell’ 16 del D.L. n. 63/2013 afferente le spese relative a specifici interventi antisismici.

Per i dettagli operativi sarà necessario attendere le apposite direttive emanate dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia già nel corpo della norma, oltre all’elencazione delle fattispecie di interventi incentivati anche alcune necessarie condizioni di fruibilità (ad es. il miglioramento di almeno due classi energetiche, nel caso di cessione del credito d’imposta la stipula di idonea polizza assicurativa per il rischio di eventi calamitosi e, per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici  nonché per le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad altro intervento di riqualificazione energetica incentivabile).

Beneficiari dell’incentivo sono tutti i soggetti persone fisiche che non agiscono in regime d’impresa arti e professioni ed esclusivamente sulle unità immobiliari c.d. prima casa, i condomini, gli IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

L’agevolazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere chiesta a rimborso non potrà essere utilizzata negli anni successivi.

 

Link articolo.

 

L’art. 82 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un sostegno straordinario al reddito –  il c.d. Reddito di Emergenza- destinato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare beneficiario deve possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

1) il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio economico deve risultare residente in Italia;

2) il reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile 2020, deve essere inferiore all’importo che verrà riconosciuto quale reddito di emergenza e che varia sulla base del numero di componenti del nucleo familiare;

3) il patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, deve essere di valore inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. In caso di presenza all’interno del nucleo familiare di un soggetto in condizioni di grave disabilità o non autosufficiente  (secondo i criteri ISEE) il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro.

4) il valore dell’ISEE deve essere inferiore a 15.000 euro.

Il “Reddito di emergenza” è incompatibile con la fruizione da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare di una delle altre misure di sostegno emanate in dipendenza della emergenza epidemiologica COVID-19.

L’importo totale del Reddito di emergenza è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo richiedente ed è ricompreso tra un minimo di € 800 ed un massimo di € 1.600 da corrispondersi in due quote uguali. I predetti limiti di reddito sono incrementati di un minimo di € 40 ed di un massimo di € 80,00 qualora nel nucleo familiare uno componenti è affetto da grave disabilità o non è autosufficiente.

 

L’art. 176 del D.L. n. 34/2020 istituisce, per il periodo d’imposta 2020,  un bonus vacanze al precipuo fine di promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

In particolare, l’incentivo è rivolto alle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020 per un importo pari a 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito scende a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone ed a 150 euro per il singolo.

La norma precisa che il credito è fruibile da una sola persona per ogni nucleo familiare e previa documentazione del corrispettivo della prestazione a mezzo fattura elettronica od altro  documento commerciale.

Sotto il profilo operativo il credito sarà fruibile, nella misura del 80 per cento, sotto forma forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e, per il restante 20 per cento, quale detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dello stesso fruitore. Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, avrà diritto al corrispondente credito d’imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi dallo stesso dovuti, ovvero, monetizzarlo mediante la cessione a terzi ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari.  Sarà l’Agenzia delle entrate a definire, con apposito provvedimento, le modalità applicative del credito.

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