L’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), al precipuo fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o, nella misura del 30%, dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Con la Circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa.
In particolare, beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. Tra i beneficiari rientrano, altresì, le strutture alberghiere e agrituristiche (a cui spetta il bonus a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente) e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
Riguardo al periodo d’imposta, essendo il Decreto Rilancio entrato in vigore il 19 maggio 2020, l’A.F. precisa che, per i soggetti con periodo corrispondente all’anno solare, occorre fare riferimento a quello chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente, il riferimento è al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.
Inoltre, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (V. Circolare n. 8/2020). L’Agenzia chiarisce che per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare), o, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.
Per quanto concerne la misura del credito lo stesso è stabilito in misura percentuale, pari al 60% in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e nella misura pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. La circolare spiega nel dettaglio l’ambito oggettivo della norma.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento a quanto versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Al fine di poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Qualora il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Inoltre, la misura agevolativa spetta a condizione che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (V. Circolare n. 9E/2020). La circolare precisa che la condizione connessa alla riduzione del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta, oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o portato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione. La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate; il codice tributo da indicare è “6920”.
Nell’ipotesi in cui il credito sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento in cui la cessione è efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In pratica, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento fermo restando, però, l’intervenuto pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
Circolare n. 14E/2020